[LEGGE I 09/11] Le Forze Armate eItaliane

Dichiarata nulla esplicitamente il 25/12/2011 con la prima disposizione finale della [LEGGE II 12/11] "Finanziamento alle MU private".

Gia' abrogata implicitamente in precendenza dalla prima disposizione finale della [LEGGE I 12/11] "Comando Militare e Nomine dei Vertici".


Approvata con 10 voti favorevoli e 2 contrari, mai archiviata.

 

Molte sono state le discussioni sorte durante la votazione, e numerosi vizi di forma e procedurali rendono verosimilmente non valida la votazione e nulla la legge. Tuttavia il Congresso non si e' ancora espresso in merito.

Segue il testo integrale. E' facilmente osservabile la manomissione messa in atto da ignoti: il Ministro della Difesa e' stato sostituito ad ogni punto dall'espressione "I'm MoD", utilizzata sarcasticamente per indicare Fanaxidiel, Ministro della Difesa al momento della votazione e autore del testo, il quale era solito presentarsi ad ogni interlocutore straniero in chat con l'espressione "I'm MoD".

 

"Le FFAA EItaliane Accreditate si dividono in Unità regolari, paramilitari e divisioni private accreditate e controllate da I'm Mod.

Le unità regolari sono l'Esercito EItaliano e tutte le altre forze armate accreditate come unità regolari perchè presentano i seguenti requisiti:
- Impartiscono ordini ai soldati sempre adeguandosi alle indicazioni date dal CP o dal CP attraverso I'm MoD.
- Non rifiutano l'arruolamento di soldati per motivi politici/ideologici/personali, ma possono avere una blacklist in ragione di comportamenti di indisciplina grave, sbeffeggiatori, calunniatori o derisori del corpo.
- Garantiscono l'accesso del Presidente e del MoD ai canali di HQ, al fine di comunicare gli ordini, pur mantenendo autonomia organizzativa e disciplinare.
- Il capo delle unità regolari è deciso dal presidente, se possibile, tra i membri di HQ delle unità stesse e su proposta dei medesimi, salvo solo il caso che nessuno dei membri di HQ si dia disponibile.
-soprattutto sono sottomessi ad I'm Mod

Le unità paramilitari sono le forze armate che rispettano i seguenti requisiti:
- Impartiscono ordini ai soldati adeguandosi di regola alle indicazioni date dal CP o dal CP attraverso I'm MoD.
- Chiedono l'autorizzazione a combattere su differenti fronti alleati o neutrali, fino ad un massimo di 7 volte in un mese, e I'm Mod la concede salvo che sia in previsione una diversa battaglia di vitale importanza per la nazione o gli alleati.
- Il channel, i requisiti di accesso e la gerarchia interna dell'unità paramilitare sono completamente autonomi.
- Garantiscano la presenza nelle proprie fila di soldati verificati nella provenienza e nella fedeltà alla nazione. Sull'adeguatezza di tale verifica esprime parere non vincolante per l'accredito a unità paramilitare il comandante del SiS e ovviamente ad I'm Mod

Le divisioni private accreditate sono le forze armate che rispettino i seguenti requisiti:
- Raggiungono un accordo a inizio mandato o per più mandati nel quale si impegnano per almeno 7 battaglie a combattere agli ordini del CP o del MoD eitaliano.
- Combattono senza bisogno di autorizzazione su qualsiasi fronte vogliano, anche non alleato, purchè non si oppongano all'Italia e ai suoi ordini o alle priorità dell'alleanza di cui fa parte.
- Garantiscano la presenza nelle proprie fila di soldati verificati nella provenienza e nella fedeltà alla nazione. Sull'adeguatezza di tale verifica esprime parere non vincolante per l'accredito a unità paramilitare il comandante del SiS, segnalando se nell'unità ci siano elementi chiaramente sospettati di spionaggio o destabilizzazione.
-siano sottomesse ad I'm Mod

I fondi per la difesa sono attribuiti a inizio mandato e distribuiti almeno settimanalmente con questi criteri:
- FONDI PER GLI ARMAMENTI: la parte di fondi che è distribuita per gli armamenti è attribuita con riguardo alla collaborazione garantita il mese precedente valutata anche sulla base della inf totale realizzata nelle battaglie e-Italiane e alleate comandate, con moltiplicatore 1 per le unità regolari, 0.0 per le unità paramilitari, 0.01 per le divisioni private accreditate.
- FONDI PER LA CRESCITA: la parte di fondi che è distribuita per la crescita strutturale è attribuita con riguardo al numero totale dei soldati realmente attivi con moltiplicatore 1 per le unità regolari, 0.0 per le unità paramilitari, 0.01 per le divisioni private accreditate.
Il MInistero della DIfesa, su indicazione di I'm Mod, valutati i criteri di cui sopra, ripartisce la parte di fondi dedicata agli armamenti e quella dedicata alla crescita, ripartizione alla quale le forze armate e quindi anche i loro soldati si devono attenere, assegnandoli e spendendoli al più tardi entro la fine del mandato governativo.

Alle forze armate sono forniti i seguenti servizi da parte del Governo:
Ordini del Ministero.
Presenza di un rappresentante nel canale di difesa che è I'm Mod.
Pari accesso alla graduatoria per l'apertura delle RW previa approvazione di I'm Mod.
Pari accesso alle dotazioni di armamenti straordinari previa approvazione di I'm Mod.
Possibilità di richiedere temporaneamente una org nazionalizzata per conservare e ricapitalizzare i fondi attribuiti in attesa di essere erogati.
Accesso certificato per ogni soldato ai servizi integrati nel "pannello attivo" di I'm Mod."

Vai all'indice

[LEGGE II 03/12] Legge Civica

Dichiarata abrogata con effetto retroattivo con [LEGGE I 05/12] "Abrogazione [LEGGE II 03/12] Legge Civica" con 13 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astenuti.

 

Approvata con 22 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti, archiviata il 24 marzo 2012.

Segue il testo integrale:


Premessa
Con la presente legge si vuole regolamentare la struttura del canale ufficiale della comunità eitaliana delineandone le figure responsabili alla gestione e le loro rispettive funzioni; scopo di questa legge è garantire la tranquillità di tutti coloro che frequentano il canale ufficiale della comunità eitaliana, italiani e stranieri.

Art. 1
DEFINIZIONE
Il canale ufficiale della comunità eItaliana è #erepublik-it.
#erepublik-it non è l'unico canale della comunità eItaliana ma è quello ufficiale: in quanto tale, è l'unico canale di riferimento per le comunità internazionali.

Art. 2
MODERATORI
Il Congresso provvede alla nomina di tre moderatori, requisito per la nomina è una comprovata integrità morale. Ai tre moderatori si aggiungono il Presidente eItaliano in carica e il suo vice che fanno parte della squadra di moderatori.

Art. 3
LIVELLI
I moderatori del canale, così come il Presidente della Repubblica ed il suo vice, avranno, nel canale #erepublik-it, grado 4 (semioperatore); i ministri di Difesa, Economia, Esteri e Interni avranno grado 3 (voce) così come ai bot quali sono, ad esempio, eRepublik e RedBot, eccezion fatta per l'unico bot Rizon che avrà grado 5 (operatore) o superiore qualora sia attivo il grado di amministratore del canale.

Art. 4
SFIDUCIA
Ogni moderatore, il Presidente della Repubblica e il vice Presidente possono essere sfiduciati dal solo Congresso. Il Congresso ha ha facoltà di sollevare dal loro incarico uno o più moderatori in qualsiasi momento, eccezion fatta per il Presidente eItaliano in carica e/o il suo vice che possono essere rimossi solo per la tenuta di comportamenti non corretti e/o per abuso di potere. Taleproposta può essere presentata da 1 o da più congressmen.
Durante la discussione verranno tolti al moderatore i poteri di moderazione fino a votazione conclusa. Qualora venisse sfiduciato il Presidente o il vice Presidente gli verrà rimosso il grado di moderatore e concesso il grado di voce (3) in quanto è esponente del governo.
Si precisa che la discussione può durare al massimo 48 ore, al termine delle quali deve essere aperta una votazione, di durata massima di 24 ore, per decidere se il moderatore è revocato o meno dall'incarico. Qualora la votazione non raggiungesse il quorum per rimuoverlo, stabilito dal Regolamento del Congresso, gli verranno riconcessi i poteri di moderazione del canale.
Qualora la votazione passase si inserirà la persona in un elenco, visibile a tutti, con idicata la data della sfiducia e per 2 mesi, dalla data indicata, non sarà ricandidabile a nessun ruolo di moderatore e qualora venisse eletto Presidente o nominato vice Presidente gli verrà concesso solo il grado di voce (3) e non di moderatore.
Tale decisione si può basare anche sull'ausilio dei log. Qualora i log fossero presi da una persona che non sia congressmen e, che volesse usarli a difesa o a danno del moderatore, deve inviarli al Presidente del Congresso il quale deve darne tempestiva comunicazione nella discussione. Per essere dei log "validi" devono cominciare da quando è iniziata la discussione fino al motivo per il quale è stata chiesta la sfiducia. Ad esempio se ha fatto un ban ingiusto o avesse abusato del suo potere.

Art. 5
SOSTITUZIONE DI UN MODERATORE
In caso di sfiducia da parte del Congresso di un moderatore, o in caso questi decadesse dal proprio ruolo a seguito dell'Art. 8, si deve aprire, appena se ne è venuti a conoscenza, una discussione nel forum del Congresso di durata minima di 24 ore e durata massima di 72 ore, al termine delle quali si effettua la votazione in base all'Art. 6 di questa legge.
In caso di sfiducia da parte del Congresso del Presidente o del vice Presidente non si applica tutta la normativa, disciplinata da questa legge, prevista per la nomina di nuovi moderatori, in quanto il sostituto sarà il nuovo Presidente eletto in gioco il mese successivo o il nuovo vice Presidente nominato dal nuovo Presidente.

Art. 6
VOTAZIONI DELLA SQUADRA DI MODERATORI
Per l'elezione dei tre moderatori ci saranno due votazioni.
La prima, di durata di 24 ore, viene effettuata per ciascun candidato al ruolo di moderatore del canale; saranno ammessi alla seconda votazione tutti i candidati che hanno ottenuto la  maggioranza di voti favorevoli nella prima votazione.
La seconda, che inizierà al termine dell'ultima votazione e di durata di 24 ore, ha come candidati coloro che hanno passato il primo turno di votazione e verranno presi i candidati necessari (da uno a tre) che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora nel primo turno di votazioni non si raggiungesse almeno il numero di persone richieste a fare i moderatori nel canale, si deve riaprire una nuova discussione, come descritto dall’Art. 5, e non potranno essere ricandidate le persone che lo sono state in precedenza, sia che abbiano raggiunto il quorum sia che non lo abbiano raggiunto. Le persone che hanno raggiunto il quorum diventano moderatori del canale temporaneamente fino a che non si trovano le persone necessarie almeno per coprire i posti rimanenti. Se le persone trovate saranno superiori a tali posti, verranno tutte inserite nella seconda votazione, compresi quelli che avevano raggiunto il quorum in precedenza.

Art. 7
MODERAZIONE
Le regole di moderazione del canale #erepublik-it si rifanno alla tradizionale netiquette vigente in ogni comunità on-line e alle comuni regole di buon senso; la squadra di moderazione ha il compito di far rispettare tali regole vigilando sui comportamenti di chi accede al canale.
Qualora un moderatore ravvisasse in un utente del canale #erepublik-it una continua violazione delle regole di cui sopra, può procedere alla comminazione di un allontanamento di durata variabile fino a sette giorni.
La squadra di moderazione è tenuta a redigere un apposito registro contenente data e ora, nome utente, motivazione e durata per ogni allontanamento comminato.

Art. 8
DURATA
L'incarico da moderatore è a tempo indeterminato per i membri eletti dal congresso; tuttavia, decadono dal ruolo immediatamente, cioè senza votazione del congresso, se:
- non si collegano in chat per oltre quindici giorni;
- si dimettono dall'incarico di propria volontà.
La durata della moderazione del Presidente eitaliano e del suo vice inzia alle ore 06:00 di erep (ore 15:00 italiane) del 26 del mese e finisce alle ore 05:59:59 (ore 14:59:59 italiane) del 26 del mese successivo.

Art. 9
RICORSI
I ricorsi contro i ban devono essere fatti, pena la nullità del ricorso stesso, entro le 24 ore successive al ban tramite un messaggio privato all'owner del chan #erepulik-it, il quale potrà rimuovere o confermare il ban.
Tuttavia, alla persona bannata è concesso anche appellarsi in secondo e ultimo grado direttamente al Congresso, mandando un messaggio di richiesta di rimozione del ban al Presidente del Congresso che dovrà riportare, nel minor tempo possibile, la discussione in Congresso.

Art. 10
LOG
E' d'obbligo per i moderatori del chan l'utilizzo di un client che consenta loro di salvarsi i log del canale in quanto qualora ci fosse un ricorso contro un ban ed il moderatore che lo ha bannato o un altro moderatore presente non avesse i log il ban verrà rimosso immediatamente.

Disposizioni transitorie e finali
I. - Il Congresso, all'atto della promulgazione della legge, dovrà aprire, nel minor tempo possibile, una discussione come previsto dall'Art. 5 e successiva votazione come previsto dall'Art. 6.

II. - I moderatori attuali di #erepublik-it resteranno in carica fino alla nomina dei moderatori nominati dal Congresso. Una volta nominati, i moderatori attuali del canale decadranno se non riconfermati.

III. - Il Presidente e il Vice Presidente eItaliano avranno i gradi appena viene promulgata questa legge e si andranno ad aggiungere ai moderatori del canale immediatamente.

Vai all'indice

 

[LEGGE I 06/12] Legge sul Conflitto di Interessi

Abrogata con [LEGGE II 06/12] "Abrogazione [LEGGE I 06/12] Legge sul CdS" con 20 voti favorevoli, 12 contrari e nessun astenuto.

Approvata con 16 voti favorevoli, 12 contrari e 2 astenuti, archiviata il 6 giugno 2012.

Segue il testo integrale originale.

 

Art.1:
E' vietato, per coloro i quali ricoprano incarichi statali di ogni genere per stati esteri o partecipino attiamente alla vita politica degli stati esteri, ricoprire incarichi di ogni genere per lo stato eitaliano. Allo stesso modo, è vietato il viceversa.
Pena la rimozione dall'incarico ricoperto per lo stato eitaliano.

Disposizioni finali:
La presente legge avrà valore per tutte le nomine e i mandati elettorali successivi alla promulgazione e non avrà valore retroattivo.

Vai all'indice

[LEGGE V 06/12] Fondi all'Esercito eItaliano

Abrogata e sostituita dalla [LEGGE II 09/12] "Riforma legge finanziamenti EI (1/2)" con 7 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.

Approvata con 14 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti, archiviata il 27 giugno 2012.

Segue il testo integrale originale.

 

Art.1

La presente legge disciplina esclusivamente i rapporti di natura finanziaria tra l'Esercito eItaliano, quale esercito pubblico dello Stato eItaliano, e il Governo.

Art.2

Il Governo si impegna a garantire all’Esercito eItaliano le somme necessarie al funzionamento del Sistema di Produzione dell’Esercito stesso.

Tali finanziamenti saranno erogati il giorno 14 di ogni mese in misura pari almeno al 50% dei fondi complessivamente erogati il mese precedente allo stesso scopo.

I finanziamenti saranno erogati al CdSM quale responsabile dell’Esercito eItaliano o ad una ORG di proprietà dell’Esercito eItaliano da lui indicata.

La quota di finanziamenti minimi rimanente deve essere erogata, in unica soluzione o in piu' rate, non oltre il giorno 30 del mese; per stabilire l'entita' di tale quota si rimanda all'Art.3 di questa legge.

Art.3

L'ammontare della seconda quota dei finanziamenti dipende dal costo delle RAW Materials, dalla quota di dipendenti convenzionati sul totale dei dipendenti dell’Esercito eItaliano e dal loro salario, da eventuali necessita' contingenti chiaramente evidenti.

Il valore minimo dell'ammontare del finanziamento totale e' calcolato applicando le formule riportate nella "Appendice A". Resta fermo l’obbligo di calcolare la quota in modo che permetta il regolare funzionamento del Sistema di Produzione dell’Esercito eItaliano fino al giorno 14 del mese successivo.

Il Governo puo’ decidere in autonomia di destinare alla Produzione dell’Esercito eItaliano una qualsiasi somma superiore a questo importo.

 

Art.4

L'Esercito eItaliano si impegna a rispettare il Sistema di Produzione, garantendo una produzione sufficiente ad effettuare due equipaggiamenti al giorno ed effettuando detti equipaggiamenti.

Qualora uno qualsiasi di tali impegni venga ripetutamente violato, per negligenza, dolo o cause di forza maggiore, il Governo eItaliano non sara' piu' tenuto a versare alcunche' nelle casse dell'Esercito eItaliano finche' non si ripristinera' la normalita'.

 

Art.5

L'Esercito eItaliano si impegna a fornire al governo i dati necessari per calcolare il finanziamento tramite l’apposita formula riportata nell'appendice A e altresi' si impegna a dichiarare la quantità di equipaggiamenti distribuiti e la quantità di risorse non utilizzate.

L'Esercito eItaliano si impegna a vendere i prodotti in eccesso ed a comunicare al governo la cifra ricavata che verrà scomputata dal totale dei finanziamenti dovuti.

 

Art.6

Qualora l'entita' del finanziamento minimo richiesto dovesse superare il 60% delle entrate del Tesoro (al netto delle spese per MPP ed altri obblighi internazionali), il Governo, previa approvazione del bilancio previsionale e/o del bilancio di metà mandato da parte del Congresso al fine di provare incapacita’a fornire fondi adeguati, puo' concordare con il Congresso una riduzione degli equipaggiamenti e/o una rimodulazione dei finanziamenti.

L'Esercito eItaliano si impegna, in questo caso, a mantenere il maggior numero di equipaggiamenti periodici permesso dai fondi ricevuti.

In caso di insostenibilita' del Sistema di Produzione dell’Esercito eItaliano, lo Stato si impegna a garantire i fondi per convertire il Sistema di Produzione in un nuovo sistema di produzione sostenibile.

 

 

APPENDICE A

 

Per calcolare la quota minima di cui all'Art.3 e' messo a disposizione del Governo un tool ospitato sui server del Portale del Congresso all'indirizzo http://tinyurl.com/fondiEI che utilizza la seguente formula:

[(dip_reg_cina*5+dip_reg_usa*1+dip_con60*salario60+dip_con100*salario100+

+dip_con200*salario200+r_food*d_food+r_armi*d_armi)*N°giorni_mese]-ricavi_equip._venduti.

 

Legenda:

dip_reg_cina = numero di dipendenti regolari in aziende Cinesi;

dip_reg_usa = numero di dipendenti regolari in aziende USA;

5 = salario minimo giornaliero dipendenti convenzionati cina;

1 = salario minimo giornaliero dipendenti convenzionati USA;

dip_con60 = numero di dipendenti convenzionati di tipo 1;

dip_con100 = numero di dipendenti convenzionati di tipo 2;

dip_con200 = numero di dipendenti convenzionati di tipo 3;

salario60 = salario giornaliero convenzionato di tipo 1;

salario100 = salario giornaliero convenzionato di tipo 2;

salario200 = salario giornaliero convenzionato di tipo 3;

r_food = costo acquisto delle raw food al giorno della consegna dei fondi;

d_food = media dei dipendenti che hanno lavorato nelle ditte food nell’ultima settimana;

r_armi = costo acquisto delle raw food al giorno della consegna dei fondi;

d_armi = media dei dipendenti che hanno lavorato nelle ditte armi nell’ultima settimana;

N°giorni_mese = il numero dei giorni presenti nel mese di riferimento dei finanziamenti (es. 15 gennaio-14 febbraio=31 giorni)

ricavi_equip._venduti. = ricavi delal vendita degli equipaggiamenti in eccesso

Vai all'indice

[LEGGE IV 06/12] Stagisti al Governo ("Quote Baby")

Modificata all'Art.2 con [LEGGE I 10/12] "Modifica Art. 2 della Legge IV 06/12 "Quote Baby"" con 16 voti favorevoli, nessun contrario ed un astenuto.

Modificata nuovamente con [LEGGE IV 04/13] "Modifica LEGGE IV 06/12 "Quote Baby"" con 18 voti favorevoli, tre contrari ed un astenuto.

Approvata nella versione iniziale con 14 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti, archiviata il 13 giugno 2012.

Segue il testo integrale in versione originale:

Art. 1
È fatto obbligo ai candidati per il ruolo di presidente di inserire nelle squadre di governo che presenteranno un congruo numero di giocatori senza precedente esperienza di governo.
Tali giocatori dovranno essere almeno:
1 Giocatore per il comparto Esteri / Difesa
1 Giocatore per il comparto Economia / Informazione
1 Giocatore per il comparto Interni / Tutor / Babyboom
In caso di dimissioni o di sostituzione di uno di essi, il ruolo dovrà essere parimenti ricoperto da persona senza esperienza di governo.

Art. 2
Se non saranno inseriti gia' nella squadra di governo almeno tre stagisti, il Governo dovra' indire entro 72h dalle elezioni (ora della fine del conteggio voti) un bando pubblico e scegliere gli stagisti tra i candidati (48h per la pubblicazione del bando + 24h per la scelta) ; Il Presidente del Congresso dovra' proporre la sfiducia in game nel caso non venga indetto il bando nei termini stabiliti (48h) o non vengano scelti gli stagisti entro il tempo limite dopo la pubblicazione del bando stesso (24h).

Art. 3
Il ruolo principale di questi giocatori sarà quello di osservare e imparare per favorire così un ricambio generazionale nei ruoli governativi. Durante questo loro mandato di apprendistato non avranno compiti, obblighi o doveri se non quello di imparare e relazionare a fine mandato quanto imparato (dovranno scrivere un articolo che riassuma le conoscenze acquisite; l'insieme dei medesimi articoli verrà pubblicato in una lista nella Gazzetta Ufficiale di Governo)

 

___

 

Segue il testo integrale nella versione modificata a Ottobre 2012:

 

Art. 1
È fatto obbligo ai candidati per il ruolo di presidente di inserire nelle squadre di governo che presenteranno un congruo numero di giocatori senza precedente esperienza di governo.
Tali giocatori dovranno essere almeno:
1 Giocatore per il comparto Esteri / Difesa
1 Giocatore per il comparto Economia / Informazione
1 Giocatore per il comparto Interni / Tutor / Babyboom
In caso di dimissioni o di sostituzione di uno di essi, il ruolo dovrà essere parimenti ricoperto da persona senza esperienza di governo.

Art. 2
Gli stagisti potranno essere scelti in fase di presentazione della candidatura, così come tramite bando ufficiale da indirsi dopo le elezioni Presidenziali. Il Governo neoeletto avrà 5 giorni di tempo per selezionare e presentare gli stagisti; i giocatori selezionati dovranno essere annunciati tramite articolo ufficiale (se necessario ripetendo quanto già detto in fase di candidatura). Nel caso in cui entro tale termine (5 giorni) gli stagisti non siano stati nominati, il Congresso procederà ad ammonizione ufficiale del Governo, tramite un post "Annuncio" nella sezione Interni del Congresso, dando al Governo 4 ulteriori giorni per presentare i suddetti stagisti. Trascorso anche tale termine, il Congresso dovrà sfiduciare in-game il Governo.

Art. 3
Il ruolo principale di questi giocatori sarà quello di osservare e imparare per favorire così un ricambio generazionale nei ruoli governativi. Durante questo loro mandato di apprendistato non avranno compiti, obblighi o doveri se non quello di imparare e relazionare a fine mandato quanto imparato (dovranno scrivere un articolo che riassuma le conoscenze acquisite; l'insieme dei medesimi articoli verrà pubblicato in una lista nella Gazzetta Ufficiale di Governo)

Vai all'indice

[LEGGE I 09/12] Legge "aiutiamo l'eItalia"

Modificata con [LEGGE II 10/12] "Modifica Legge I 09/12" con 13 voti favorevoli, un contrario e nessun astenuto.

Modificata nuovamente con [LEGGE I 03/13] "Modifica Legge I 09/12" con 14 voti favorevoli, 10 contrari ed un astenuto.

Modificata per la terza volta con [LEGGE II 04/13] "Modifica Legge I 09/12" con 21 voti favorevoli, nessun contrario, un astenuto.

Modificata una quarta volta con [LEGGE V 04/13] "Modifica LEGGE I 09/12 "aiutiamo l'eItalia"" con 15 voti favorevoli, un contrario e 5 astenuti.

Approvata nella versione iniziale con 7 voti favorevoli, 2 contrari e nessun astenuto, archiviata il 3 settembre 2012.

Segue il testo integrale in versione originale.

 

Art. 1
Tale legge è volta a tassare le persone che traggono un beneficio dall’elezione a Membro del Congresso e a Presidente della Repubblica.

Art. 2
Ogni Congressman o Presidente della Repubblica eItaliana eletto dovrà versare il corrispettivo dell'80% del valore della medaglia alla org comunicata dal Ministro dell’Economia. La org va comunicata o tramite pm in game a ciascun Congress ed al Presidente eItaliano o pubblicata sul giornale del National eItaly comunque entro il giorno 26, per le elezioni del congresso, ed entro il giorno 6 per l'elezione del Presidente eiItaliano. Entro tale giorno il Ministro dell'Economia o un suo delegato dovrà assicurarsi che siano presenti le offerte sul Mercato Monetario. Tale org non potrà essere la stessa dove è custodito il tesoro nazionale.

Art. 3
Entro il giorno 28 del mese per i candidati eletti a Congressmen ed entro l'8 del mese per il Presidente eItaliano, devono effettuare il trasferimento dei gold tramite Mercato Monetario alla org indicata dal Ministro dell'Economia. Per dimostrare l’effettivo versamento si dovrà indicare, in apposita discussione aperta dal Presidente del Congresso nella sezione Interni del forum eItaliano, lo screnshoot indicante il trasferimento del denaro nella Org indicata dal Ministro dell'Economia.

Art 4
Il Ministro dell'economia deve pubblicare in un articolo di giornale del National eItaly i nomi dei Congressman e del Presidente eItaliano che hanno effetuato la donazione eltro le 24 ore successive:

- al 28 del mese;
- all'8 del mese;
- all'11 del mese;
- al 25 del mese che deve essere riepilogativo di tutte le persone che hanno donato durante il mandato.

Entro le 24 ore successive alle date indicate dall’Art. 3 e dal successivo Art. 6 il Ministro dell'Economia deve postare gli screenshot per certificare le donazioni effettuate. Tali screenshot devono essere effettuati tra una data e l’altra al massimo ogni 4 giorni.

Art. 5
Gli screenshot effettuati dai Congressman, dal Presidente eItaliano, dal Ministro dell’Economia o da delegati devono, per essere considerati validi, contenere l’ora e il giorno di erepublik e il l’indicazione del personaggio che effettua tale screenshot. Eventuali screenshot che non sono conformi a quanto riportato da questo articolo sono da considerarsi non validi come prova del versamento.

Art. 6
Qualora un Congressman o il Presidente eItaliano non effettuino tale donazione entro i il 28 per i Congressman ed entro l’8 per il Presidente eItaIiano dovranno versare una maggiorazione pari a 0,50 gold se il versamento è fatto entro l’11 per i Congress ed entro il 22 per il Presidente eItaliano. Oltre a tali date la maggiorazione è pari ad 1 gold.

Art. 7
Qualora un Congressman o il Presidente eItaliano non donasse il presidente del partito può colmare tale ammanco versando l’importo mancante con le eventuali sanzioni. Tale versamento da parte del partito non farà ricorrere i Congressman o il Presidente eItaliano in eventuali ulteriori sanzioni.

Art. 8
Qualora il Congressman o il Presidente eItaliano al termine del loro mandato non abbiano donato tale importo verranno segnati in un elenco tenuto dal sis che invierà una ammonizione richiamandolo a versare la cifra indicata.
Qualora il Congressmen o il Presidente eItaliano non effettuassero tale versamento e, venissero eletti di nuovo sia come Congressman che come Presidente eItaliano, gli verrà precluso l’accesso al forum fino al pagamento della sanzione pari a 10 gold e l’impossibilità di ricandidarsi per ulteriori 5 mandati e sarà compito del partito impedirgli, con tutti i mezzi a sua disposizione e informando anche gli altri partiti, una possibile rielezione per tale periodo.

Art. 9
Se il Congressman o il Presidente eItaliano eletto non effettua nessuno dei pagamenti prescritti all’Art. 7 di codesta legge e si ricandida al Cogresso o al ruolo di Presidente eItaliano entro la scadenza dei 5 mandati gli sarà impedito qualsiasi accesso a qualsiasi carica a tempo indeterminato e segnalato ogni mese al SIS come candidato non ufficiale e pericoloso. Fatto salvo qualora il Congresso stesso con votazione con quorum del 66% degli abilitati e con maggioranza del 66% dei votanti non annulli tale sospensione. Tale votazione da parte del Congresso sarà possibile solo qualora il candidato abbia regolarizzato i pagamenti precedenti pagando i gold dovuti e le dovute multe e sanzioni.

Art. 10
I gold donati dai Congressman e dal Presidente eItaliano sono destinato allo Stato eItaliano, qualora un congress voglia donare l’importo all’Esercito eItaliano dovrà farne espressiva richiesta tramite pm in game al Ministro dell’Economia e nella discussione aperta in Interni dal Presidente del Congresso. Tale importo verrà girato all’Esercito eItaliano, tramite Mercato Monetario in una org comunicata dal Capo di Stato Maggiore, entro le 24 ore successive ai periodi indicati per la pubblicazione degli articoli di giornale da parte del Ministro dell’Economia.

Art. 11
Il Partito di appartenenza dei Congress eletti e del Presidente eItaliano si devono impegnare in prima persona per far si che le persone elette donino tali importi. E' compito del partito informare tempestivamente il SIS di eventuali candidati sanzionati che si stanno ricandidando e comunicare sul giornale del Partito tali candidati come non ufficiali e pericolosi. Qualora il Partito non si impegni a boicottare, in tutte le maniere possibili, la possibile rielezione del candidato a Congress o come Presidente eItaliano, è tenuto a pagare una multa pari a 10 gold. Se il candidato Congress o Presidente eItaliano è recidivo la multa è aumentata a 15 gold per ogni rielezione. Il Partito non è tenuto a pagare nessuna sanzione qualora:
- comunichi al SIS nei tempi e modi previsti il candidato come non ufficiale e pericoloso;
- comunichi sul giornale di partito che il candidato non è candidato ufficiale ed è un candidato pericoloso e non ha l'appoggio del partito per le elezioni;
- comunichi nello shout di partito che il candidato non è da votare in quanto pericoloso;
- abbia iscritto tale candidato in un apposito registro conservato dal SIS e visibile a tutti;
- abbia verificato prima di confermare come candidati ufficiali i suoi candidati che nessuno appartiene all'elenco di persone non affidabili tenuto dal SIS.

Art. 12
Un personaggio sanzionato, a seguito dell’Art. 8 comma 2, potrà ritornare a candidarsi, senza eventuali sanzioni, prima dei 5 mandati qualora effettui tutti i pagamenti arretrati con le sanzioni e comunque non prima del passare dei 3 mandati successivi all'ultimo mandato in cui è stato eletto in game. Qualora un Congressmen effettuasse tutti i pagamenti arretrati con le sanzioni, ma fosse rientrato nel caso dell'Art. 9, non potrà comunque candidarsi fino a che il Congresso con votazione e quorum stabilito dallo stesso Art. 9 non avrà rimosso tale impedimento.

Disposizioni transitorie e finali

I. Tale legge, appena promulgata, avrà effetto con la prima successiva elezione a Presidente eItaliano o del Congresso.

 

__

 

Segue il testo integrale nella versione modificata a Ottobre 2012:

 

Art. 1
Tale legge è volta a tassare le persone che traggono un beneficio dall’elezione a Membro del Congresso e a Presidente della Repubblica.

Art. 2
Ogni Congressman o Presidente eItaliano eletto dovrà versare il corrispettivo dell'80% del valore della medaglia ad una Org, comunicata dal Ministero dell'Economia entro 1 giorno dall'elezione. Il pagamento avverrà tramite il Mercato Monetario.
Qualora un Congressman o il Presidente eItaliano non effettuino tale pagamento entro 3 giorni dall'elezione, dovranno versare una maggiorazione pari a 0,50 gold se il versamento è effettuato entro i due giorni successivi (quindi entro 5 giorni dall'elezione). Se entro 5 giorni dall'elezione il pagamento non sarà ancora stato effettuato, vi sarà una maggiorazione di 1 Gold.
Per dimostrare l’effettivo versamento si dovrà indicare, in apposita discussione aperta dal Ministro dell'Economia nella sezione Interni del forum eItaliano, l'avvenuto pagamento, segnalando l'ora alla quale è avvenuto.

Art. 3
Il Ministro dell'Economia è tenuto a comunicare alla popolazione eItaliana tramite articolo ufficiale in-game i nomi dei giocatori che hanno effettuato (o meno) la donazione. Tale articolo, da pubblicarsi entro il 25 del mese, sarà riepilogativo sia delle elezioni Congressuali, sia di quelle Presidenziali.

Art. 4
Se il Congressmen o il Presidente non effettueranno il versamento prima della fine del loro mandato, verrà loro precluso ogni accesso al forum nel caso in cui venissero nuovamente eletti a tali cariche.
Tale sospensione sarà revocabile solo dopo il pagamento di una sanzione di 5 Gold, e solo dopo che siano trascorsi 5 mandati dall'illecito.
Alternativamente, dopo il pagamento della sanzione, il Congresso ha facoltà di proporre una votazione per estinguere la pena del giocatore in questione, con quorum del 40% degli abilitati, e maggioranza del 66% dei voti validi (non si contano come "voti validi" i voti di astensione).

Art. 5
Qualora un giocatore non effettuasse il pagamento previsto da questa legge, è compito preciso del partito d'appartenenza impedirgli, per quanto possibile, ogni ulteriore elezione a cariche pubbliche sino all'estinzione della pena (con le modalità previste dall'Art. 5).
A tal proposito, nel caso di una ricandidatura di un giocatore non in regola coi pagamenti previsti dalla presente legge, il Presidente del partito in questione è obbligato ad informare il SIS della situazione, tramite messaggio privato od articolo.
Nel caso in cui ciò non sia fatto, ogni giocatore proveniente dal partito in questione, se eletto a Congressman, dovrà pagare 1 Gold in aggiunta a quelli previsti dalla presente legge. Tale pena avrà effetto solo per la durata del mandato in cui non è stata fatta la segnalazione.

Disposizioni transitorie e finali

I. Tale legge, appena promulgata, avrà effetto con la prima successiva elezione a Presidente eItaliano o del Congresso.

 

__

 

Segue il testo integrale nella versione modificata a Marzo 2013:

 

Art. 1
Tale legge è volta a tassare le persone che traggono un beneficio dall’elezione a Membro del Congresso e a Presidente della Repubblica.

Art. 2
Ogni Congressman o Presidente eItaliano eletto dovrà versare il corrispettivo del valore della medaglia ad una Org, comunicata dal Ministero dell'Economia entro 1 giorno dall'elezione. Il pagamento avverrà tramite il Mercato Monetario.
Qualora un Congressman o il Presidente eItaliano non effettuino tale pagamento entro 3 giorni dall'elezione, egli dovrà versare una maggiorazione pari a 0,50 gold se il versamento è effettuato entro i due giorni successivi (quindi entro 5 giorni dall'elezione). Se entro 5 giorni dall'elezione il pagamento non sarà ancora stato effettuato, vi sarà una maggiorazione di 1 Gold.
Per dimostrare l'effettivo versamento si dovrà indicare, in apposita discussione aperta dal Ministro dell'Economia nella sezione Interni del forum eItaliano, l'avvenuto pagamento, segnalando l'ora alla quale è avvenuto.

Art. 3
Il Ministro dell'Economia è tenuto a comunicare alla popolazione eItaliana tramite articolo ufficiale in-game i nomi dei giocatori che hanno effettuato (o meno) la donazione. Tale articolo, da pubblicarsi entro il 25 del mese, sarà riepilogativo sia delle elezioni Congressuali, sia di quelle Presidenziali.

Art. 4
Se il Congressmen o il Presidente non effettueranno il versamento prima della fine del loro mandato, verrà loro precluso ogni accesso al forum nel caso in cui venissero nuovamente eletti a tali cariche.
Tale sospensione sarà revocabile solo dopo il pagamento di una sanzione di 5 Gold, e solo dopo che siano trascorsi 5 mandati dall'illecito.
Alternativamente, dopo il pagamento della sanzione, il Congresso ha facoltà di proporre una votazione per estinguere la pena del giocatore in questione, con quorum del 40% degli abilitati, e maggioranza del 66% dei voti validi (non si contano come "voti validi" i voti di astensione).

Art. 5
Qualora un giocatore non effettuasse il pagamento previsto da questa legge, è compito preciso del partito d'appartenenza impedirgli, per quanto possibile, ogni ulteriore elezione a cariche pubbliche sino all'estinzione della pena (con le modalità previste dall'Art. 5).
A tal proposito, nel caso di una ricandidatura di un giocatore non in regola coi pagamenti previsti dalla presente legge, il Presidente del partito in questione è obbligato ad informare il SIS della situazione, tramite messaggio privato od articolo.
Nel caso in cui ciò non sia fatto, ogni giocatore proveniente dal partito in questione, se eletto a Congressman, dovrà pagare 1 Gold in aggiunta a quelli previsti dalla presente legge. Tale pena avrà effetto solo per la durata del mandato in cui non è stata fatta la segnalazione.

Disposizioni transitorie e finali

I. Tale legge, appena promulgata, avrà effetto con la prima successiva elezione a Presidente eItaliano o del Congresso.

 

__

 

Segue il testo integrale nella versione modificata a inizio Aprile 2013:

 

Art. 1
Tale legge è volta a tassare le persone che traggono un beneficio dall’elezione a Membro del Congresso e a Presidente della Repubblica.

Art. 2
Ogni Congressman o Presidente eItaliano eletto dovrà versare il corrispettivo del valore della medaglia ad una Org, comunicata dal Ministero dell'Economia entro 1 giorno dall'elezione. Il pagamento avverrà tramite il Mercato Monetario.
Qualora un Congressman o il Presidente eItaliano non effettuino tale pagamento entro 3 giorni dall'elezione, egli dovrà versare una maggiorazione pari a 0,50 gold se il versamento è effettuato entro i due giorni successivi (quindi entro 5 giorni dall'elezione). Se entro 5 giorni dall'elezione il pagamento non sarà ancora stato effettuato, vi sarà una maggiorazione di 1 Gold.
Per dimostrare l'effettivo versamento si dovrà indicare, in apposita discussione aperta dal Ministro dell'Economia nella sezione Interni del forum eItaliano, l'avvenuto pagamento, segnalando l'ora alla quale è avvenuto.

Art. 3
Il Ministro dell'Economia è tenuto a comunicare alla popolazione eItaliana tramite articolo ufficiale in-game i nomi dei giocatori che hanno effettuato (o meno) la donazione. Tale articolo, da pubblicarsi entro il 5 del mese, sarà riepilogativo sia delle elezioni Congressuali, sia di quelle Presidenziali.

Art. 4
Se il Congressmen o il Presidente non effettueranno il versamento prima della fine del loro mandato, verrà loro precluso ogni accesso al forum nel caso in cui venissero nuovamente eletti a tali cariche.
Tale sospensione sarà revocabile solo dopo il pagamento di una sanzione di 5 Gold, e solo dopo che siano trascorsi 5 mandati dall'illecito.
Alternativamente, dopo il pagamento della sanzione, il Congresso ha facoltà di proporre una votazione per estinguere la pena del giocatore in questione, con quorum del 40% degli abilitati, e maggioranza del 66% dei voti validi (non si contano come "voti validi" i voti di astensione).

Art. 5
Qualora un giocatore non effettuasse il pagamento previsto da questa legge, è compito preciso del partito d'appartenenza impedirgli, per quanto possibile, ogni ulteriore elezione a cariche pubbliche sino all'estinzione della pena (con le modalità previste dall'Art. 4).
A tal proposito, nel caso di una ricandidatura di un giocatore non in regola coi pagamenti previsti dalla presente legge, il Presidente del partito in questione è obbligato ad informare il SIS della situazione, tramite messaggio privato od articolo.
Nel caso in cui ciò non sia fatto, ogni giocatore proveniente dal partito in questione, se eletto a Congressman, dovrà pagare 1 Gold in aggiunta a quelli previsti dalla presente legge. Tale pena avrà effetto solo per la durata del mandato in cui non è stata fatta la segnalazione.

Disposizioni transitorie e finali

I. Tale legge, appena promulgata, avrà effetto con la prima successiva elezione a Presidente eItaliano o del Congresso.

Vai all'indice

[LEGGE II 12/11] Finanziamento alle MU private

Abrogata con [LEGGE III 10/12] "Abrogazione Legge II 12/11" con 13 voti favorevoli, nessun contrario ed un astenuto, archiviata il 14 ottobre 2012.

Approvata con 4 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, archiviata il 26 dicembre 2012.

Segue il testo integrale della legge.

 

Art.1
Lo Stato eItaliano finanzia di volta in volta le Military Units private che si rendano disponibili a combattere per l'eItalia.
I finanziamenti sono accordati dal Governo nelle persone del Presidente, del VicePresidente, del Ministro della Difesa e chiunque sia da essi espressamente delegato.
L'entita' dei finanziamenti e' decisa dal Presidente, dal VicePresidente e/o dal Ministro della Difesa (nei limiti dettati dal Presidente o VicePresidente), pur rimanendo l'obbligo di attenersi a regole di proporzionalita' tra il finanziamento ed i danni fatti in battaglia. Al fine di controllare questo parametro, e' obbligatorio per le MU che vogliano essere considerate "affidabili"
utilizzare il sistema "Pulse".

Art.2
Gli accordi per i finanziamenti alle MU per consuetudine considerate dal Governo come "stabilmente pro-eItalia" hanno luogo nel canale di chat #finanziaMUnti su server Rizon.
Hanno accesso a tale canale due delegati per ogni MU (con HOP), il Presidente ed il VicePresidente (con SOP), il Ministro della Difesa e le persone delegate di cui all'Art.1 comma 2 (con AOP) e altre persone eventualmente autorizzate di volta in volta dal Governo (senza privilegi).
In tale canale sono anche impartiti gli ordini alle MU.
Gli accordi per i finanziamenti straordinari ad altre MU possono avvenire in altri canali e con altri mezzi.

Art.3
E' fatto obbligo al Governo, nella persona del Presidente eItaliano o di un membro del Governo da lui designato, di pubblicare lista dettagliata dei finanziamenti alle Military Units private il giorno 16 del mese nel Bilancio di Meta' Mandato (ex Art.3 [Legge I 02/11] "Legge sul Bilancio") ed il giorno 6 nel bilancio di fine mandato (ex Art.4 [Legge I 02/11], ex [Legge I 07/11] "Pubblicazione dei Bilanci").

Art.4
Al fine di garantire un maggiore controllo sull'operativita', il corretto funzionamento e il rispetto di questa legge, il Presidente del Congresso, appena eletto, provvede a nominare tra i congressmen due ispettori preposti a tale scopo.
Il Presidente del Congresso ed i due ispettori hanno accesso al canale di chat #finanziaMUnti con voice.
Il Congresso ha il potere di sospendere o modificare i finanziamenti, con votazione ordinaria, e di prendere provvedimenti in caso di illecito.

Disposizioni finali
I - La cosiddetta "legge quadro" ([LEGGE I 09/11] Le Forze Armate eItaliane) e' da considerarsi nulla per eccessivi vizi di forma, elementi di incostituzionalita', vizi di procedura e mancata archiviazione. Tuttavia alcuni degli effetti di tale legge possono essere mantenuti rientrando ormai nella consuetudine.

II - La presente legge non si applica all'Esercito eItaliano poiche' questo non e' una Military Unit ma l'Esercito Statale. Possono infatti essere previsti in questo caso finanziamenti periodici per alimentarne la struttura produttiva.

Vai all'indice

[LEGGE III 09/12] Legge investimento raw weapons EI (2/2)

Abrogata con [LEGGE I 12/12] "Abrogazione [LEGGE III 09/12]" con 6 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti.

Approvata con 7 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, archiviata il 5 settembre 2012.

Segue il testo integrale originale.

 

Art.1
Scopo della presente legge è perseguire l’obiettivo dell’autosufficienza dell’Esercito eItaliano, corrisposto alla redditività effettiva dell’investimento.

Art.2
Il Governo è tenuto, per l’intera durata del suo mandato, a registrare quotidianamente il prezzo del mercato delle raw weapons.
Al cambio del mandato, il Governo uscente è tenuto a trasmettere i dati raccolti al Governo entrante.
Il 12 di ogni mese, il Governo in carica è tenuto a pubblicare in Congresso i dati riguardanti l’andamento del prezzo del mercato delle raw weapons.
Le registrazioni non saranno più obbligatorie solo dal momento in cui questa legge sarà abrogata dal congresso o quando esaurirà gli effetti.

Art.3
L'investimento che il governo è tenuto ad erogare è pari a 1.700.000,00 ITL (un milione e settecentomila/00). L'importo da erogare verrà diviso in 10 rate: la prima di un importo pari al doppio delle rate e cioè pari a 340.000,00 ITL (trecentoquarantamila/00) e le restanti 8 (otto) rate saranno corrisposte il 14 del mese per importi pari a 170.000,00 ITL (centosettantamila/00).
Ogni rata sarà versata in una org indicata dal Capo di Stato Maggiore e dal Responsabile Logistica e Produzione. Tale investimento verrà sospeso qualora il valore delle raw armi scenda, nel mese precedente all'erogazione della rata, al di sotto per almeno 20 giorni a 0,12 ITL e riprenderà dal momento in cui il prezzo delle raw armi sarà uguale o maggiore per almeno 20 giorni a 0,12 ITL.

Art.3.1
L'importo di tale finanziamento va indicato nella voce "Investimenti strutturali dell'Esercito eItaliano". Il costo di tale investimento, visto che riguarda una legge approvata dal Congresso che riguarda più governi, non viene considerato come flusso dell'ordinaria gestione, ma è da considerarsi come un flusso di costi straordinario.
Tale costo nel bilancio verrà sottratto, al tesoro o alla org in base da dove sarà effettuata la donazione, dopo che saranno stati calcolati i flussi di cassa della gestione ordinaria.
Ne sono ad esempio: le entrate provenienti dalle tasse, affitti di regioni, eden fee, mpp, investimenti EI non strutturali, ecc.

Art.4
L’Esercito eItaliano impiegherà l’intera somma erogata mensilmente di cui all’articolo 3 per l’acquisto di aziende raw weapons q4.

Art.5
Ogni lotto di aziende costruite ai sensi dell’Art.4 della presente legge sarà affidato ai giocatori scelti dal Presidente eItaliano tra una rosa di tre o più nomi proposta dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e dal Capo settore Logistica e Produzione.


Art.6
Qualora l’investimento non fosse erogato per almeno due mesi consecutivi, a seguito della diminuzione del prezzo delle raw weapons e più precisamente come prescritto dall'Art. 3 di questa legge, il Presidente del Congresso è tenuto a rimettere in discussione in Congresso la presente legge.

 

Art.7
Le riserve di gold detenute dall’EI nella data di promulgazione della presente legge sono da considerarsi parte del “Fondo Investimenti” dell’Esercito eItaliano: tale fondo è destinato all’upgrade delle aziende o per finanziare l’autosostenibilità dell’Esercito tramite speculazioni sul Monetary Market.

Il Fondo Investimenti dell’Esercito eItaliano è custodito dal Capo di Stato Maggiore, che ne dispone l’utilizzo previo accordo con il Capo del Settore Logistica e Produzione e, nel caso sia nominato, con il responsabile del settore degli investimenti. Qualora tali investimenti non siano finalizzati alla speculazione sul mercato monetario, ma alla creazione o all'upgrade di imprese o al downgrade delle stesse, tale decisione va presa in accordo con il Presidente eItaliano. Per imprese si intende qualsiasi impresa destinata alla produzione sia di raw che di prodotti finiti. In caso tali soldi venissero utilizzati per speculazione sul mercato monetario il Capo di Stato Maggiore o su delega il responsabile degli investimenti devono richiedere un parere non vincolante al Ministero dell'Economia.

Il Fondo Investimenti dell'Esercito eItaliano può essere incrementato tramite:
- donazioni da parte di soldati o persone esterne all'Esercito eItaliano;
- donazioni da parte del Governo;
- tramite la speculazione monetaria.

Disposizioni transitorie e finali

I. La verifica prevista dall'Art. 2 della presente legge non verrà applicata per il mese di agosto e settembre in quanto si ritiene superata dall'approvazione della legge da parte del Congresso.

II. La rata del mese di agosto verrà erogata dal Governo il giorno stesso della promulgazione della legge da parte del Congresso. Qualora l'approvazione della suddetta legge avvenga con il nuovo Governo la rata di agosto si comulerà con quella di settembre e verrà pagata nei modi stabiliti dalla presente legge.

Vai all'indice

[LEGGE IV 03/13] Ente Nazionale per la Previdenza Sociale

Modificata con [LEGGE I 04/13] "Modifica LEGGE IV 03/13" con 20 voti favorevoli, nessun contrario, 4 astenuti.

Modificata nuovamente con [LEGGE II 06/13] "modifica Art. 6 Legge IV 03/13" con 14 voti favorevoli, 7 contrari ed un astenuto.

Modificata per la terza volta con [LEGGE II 08/13] "Modifica Legge IV 03/13" con 14 voti favorevoli, un contrario ed un astenuto.

Approvata nella versione iniziale con 13 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti, archiviata il 26 marzo 2013.

Segue il testo integrale in versione originale.

 

Questo testo istituisce e definisce l’ente statale il cui scopo è il sostegno materiale ed educativo dei giovani cittadini eItaliani.

Art. 1 - Definizione dell’Ente
Si definisce “Ente Nazionale per la Previdenza Sociale” (ENPS, da qui in poi Ente) l’organo dello Stato deputato all’elargizione a titolo gratuito di cibo, alla concessione di piccoli prestiti in beni e valuta senza interessi oltre che al sostegno, informazione e supporto sulle dinamiche del gioco ai giovani cittadini eItaliani.

Art. 2 - Bilanci
L'Ente, in quanto statale, è tenuto a redigere regolarmente un bilancio di fine mandato nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia di bilancio.
Il bilancio è pertanto obbligatorio e prescinde dalla natura pubblica o privata dei proventi ricevuti dall'Ente per il prosieguo delle proprie attività.
L'Ente è altresì tenuto a presentare un bilancio intermedio, della stessa natura del bilancio finale, a quindici giorni dalla persentazione del bilancio di fine mandato per l'attività del mese precedente.
Il Governo in carica è tenuto a sostenere le spese di gestione minime necessarie all'Ente per garantire la continuità del servizio, ascrivendo al proprio bilancio di previsione di spesa la voce relativa al welfare; in mancanza di tale voce di spesa, l'Ente ha diritto di richiedere direttamente al Congresso i fondi necessari per garantire continuità di servizio.
L'Ente riceve i fondi in un’unica soluzione previa presentazione del bilancio finale per l’attività del mese precedente a quello della richiesta.

Art. 3 - Responsabile
A capo dell'Ente è posto un Responsabile.
Il Responsabile dell'ENPS è una persona proposta al Congresso dal Ministero degli Interni ed eletta da quest’ultimo con regolare votazione nelle modalità stabilite dal Regolamento del Congresso vigente; il Congresso può, tuttavia, proporre una persona diversa da quella proposta dal Ministero degli Interni, il cui parere non è vincolante ai fini della nomina.
Il Responsabile resta in carica fino a dimissioni spontanee o a rimozione per decreto del Congresso; in caso di rimozione, il Responsabile resta in carica fino a nuova nomina da parte del Congresso per svolgere esclusivamente le mansioni amministrative necessarie al mantenimento dei servizi di welfare erogati dall'Ente.
Il Responsabile ha accesso in scrittura alla sola sezione Interni del Congresso, mentre ha accessi da moderatore per la sezione SEZIONE NEWBIES - GUIDE; può affiancarsi in questo compito, se vuole, un funzionario dell’Ente.

Art. 4 - Regolamento interno
L’organizzazione interna dell'Ente è stabilita dal Responsabile, che provvede alla redazione di un Regolamento interno in cui sono inoltre definite le finalità ed i servizi offerti.
In appendice al Regolamento è posto l'elenco dei funzionari dell'Ente con le relative mansioni per esso svolte.

Art. 5 - Funzionari
I funzionari dell'Ente, in qualità di volontari, non hanno diritto a indennizzi, retribuzioni, accreditamenti o compensi di alcun genere per il servizio prestato; gli unici accreditamenti possibili sono quelli finalizzati all’erogazione dei servizi dell'Ente.

Disposizioni transitorie e finali
I - Responsabile ad interim
Il Responsabile ad interim dell’ENPS è il cittadino con ID 3482834; può, tuttavia, essere confermato come responsabile definitivo dal Congresso con eventuale votazione secondo quanto previsto dal Regolamento del Congresso vigente, qualora richiesta da un congressista o dal Ministero degli Interni.

II - Redazione del Regolamento interno
Il Responsabile ha trenta giorni di tempo per depositare in Congresso in sezione Interni una copia del Regolamento interno dell’ENPS. Il Regolamento interno dell’Ente non richiede esplicita approvazione del Governo né del Congresso.

III - Tutor, guide
Il servizio tutor e i relativi canali di comunicazione passano sotto la competenza dell’ENPS.
Il Responsabile dell’Ente diventa moderatore della sezione 187 (SEZIONE NEWBIES - GUIDE).

IV - Gruppo “Responsabile Ente”
Gli amministratori del forum provvederanno alla creazione del gruppo chiuso “Responsabile Ente” dotato di accessi in scrittura nella sottosezione interni della sezione Congresso eItaliano, la cui descrizione sarà “Gruppo destinato ai Responsabili di enti statali” e il cui colore sarà #808080; il Presidente del Congresso provvede, se necessario, a modificare il Regolamento del Congresso vigente per predisporre gli accessi del gruppo.
Al gruppo così definito potranno afferire i responsabili di altri enti pubblici.

V - Bilancio zero
Viene considerato come primo bilancio dell’attività dell’ENPS l’ultimo bilancio di fine attività presentato dal Ministero del Welfare o dal ministero che abbia svolto funzioni di welfare.

VI - Fondo cassa iniziale
Il Governo in carica, all’atto della promulgazione della seguente legge, è tenuto a versare all’ENPS i beni e la liquidità in dotazione al Ministero del Welfare o al ministero che abbia svolto funzioni di welfare nella persona del Responsabile designato.

 

___

 

Segue il testo integrale nella versione modificata ad Aprile 2013:

 

Questo testo istituisce e definisce l’ente statale il cui scopo è il sostegno materiale ed educativo dei giovani cittadini eItaliani.

Art. 1 - Definizione dell’Ente
Si definisce “Ente Nazionale per la Previdenza Sociale” (ENPS, da qui in poi Ente) l’organo dello Stato deputato all’elargizione a titolo gratuito di cibo, alla concessione di piccoli prestiti in beni e valuta senza interessi oltre che al sostegno, informazione e supporto sulle dinamiche del gioco ai giovani cittadini eItaliani.

Art. 2 - Bilanci
L'Ente, in quanto statale, è tenuto a redigere regolarmente un bilancio di fine mandato nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia di bilancio.
Il bilancio è pertanto obbligatorio e prescinde dalla natura pubblica o privata dei proventi ricevuti dall'Ente per il prosieguo delle proprie attività.
L'Ente è altresì tenuto a presentare un bilancio intermedio, della stessa natura del bilancio finale, a quindici giorni dalla persentazione del bilancio di fine mandato per l'attività del mese precedente.
Il Governo in carica è tenuto a sostenere le spese di gestione minime necessarie all'Ente per garantire la continuità del servizio, ascrivendo al proprio bilancio di previsione di spesa la voce relativa al welfare; in mancanza di tale voce di spesa, l'Ente ha diritto di richiedere direttamente al Congresso i fondi necessari per garantire continuità di servizio.
L'Ente riceve i fondi in un’unica soluzione previa presentazione del bilancio finale per l’attività del mese precedente a quello della richiesta.

Art. 3 - Responsabile
A capo dell'Ente è posto un Responsabile.
Il Responsabile dell'ENPS è una persona proposta al Congresso dal Ministero degli Interni ed eletta da quest’ultimo con regolare votazione nelle modalità stabilite dal Regolamento del Congresso vigente; il Congresso può, tuttavia, proporre una persona diversa da quella proposta dal Ministero degli Interni, il cui parere non è vincolante ai fini della nomina.
Il Responsabile resta in carica fino a dimissioni spontanee o a rimozione per decreto del Congresso; in caso di rimozione, il Responsabile resta in carica fino a nuova nomina da parte del Congresso per svolgere esclusivamente le mansioni amministrative necessarie al mantenimento dei servizi di welfare erogati dall'Ente.
Il Responsabile ha accesso in scrittura alla sola sezione Interni del Congresso, mentre ha accessi da moderatore per la sezione SEZIONE NEWBIES - GUIDE; può affiancarsi in questo compito, se vuole, un funzionario dell’Ente.

Art. 4 - Regolamento interno
L’organizzazione interna dell'Ente è stabilita dal Responsabile, che provvede alla redazione di un Regolamento interno in cui sono inoltre definite le finalità ed i servizi offerti.
In appendice al Regolamento sono posti il nome del Responsabile e l'elenco dei suoi Vice e dei funzionari dell'Ente con le relative mansioni per esso svolte.

Art. 5 - Funzionari
I funzionari dell'Ente, in qualità di volontari, non hanno diritto a indennizzi, retribuzioni, accreditamenti o compensi di alcun genere per il servizio prestato; gli unici accreditamenti possibili sono quelli finalizzati all’erogazione dei servizi dell'Ente. Tale natura volontaristica è estesa al Responsabile dell'Ente, ai suoi Vice ed a chiunque altro collabori con l'Ente.

Art. 6 - Pubblicazioni
Il Governo deve garantire all'Ente la disponibilità della Gazzetta Ufficiale (ID 15631) o di un altro giornale ospitato da una ORG governativa, opportunamente indicato nel Regolamento dell'Ente, per la pubblicazione di Guide e aggiornamenti alla Popolazione sui servizi offerti.
Tale disponibilità si deve concretizzare nella cessione delle credenziali di accesso della ORG che ospita il giornale al Responsabile dell'Ente.

Disposizioni transitorie e finali
I - Responsabile ad interim

Il Responsabile ad interim dell’ENPS è il cittadino con ID 3482834; può, tuttavia, essere confermato come responsabile definitivo dal Congresso con eventuale votazione secondo quanto previsto dal Regolamento del Congresso vigente, qualora richiesta da un congressista o dal Ministero degli Interni.

II - Redazione del Regolamento interno
Il Responsabile ha trenta giorni di tempo per depositare in Congresso in sezione Interni una copia del Regolamento interno dell’ENPS. Il Regolamento interno dell’Ente non richiede esplicita approvazione del Governo né del Congresso.

III - Tutor, guide
Il servizio tutor e i relativi canali di comunicazione passano sotto la competenza dell’ENPS.
Il Responsabile dell’Ente diventa moderatore della sezione 187 (SEZIONE NEWBIES - GUIDE).

IV - Gruppo "ENPS"
Gli amministratori del forum provvederanno alla creazione del gruppo chiuso “ENPS” dotato di accessi in scrittura nella sottosezione interni della sezione Congresso eItaliano, la cui descrizione sarà “Gruppo destinato al Responsabile ed ai funzionari dell'Ente Nazionale per la Previdenza Sociale” e il cui colore sarà #808080; il Presidente del Congresso provvede, se necessario, a modificare il Regolamento del Congresso vigente per predisporre gli accessi del gruppo.
Al gruppo così definito potranno afferire il Responsabile dell'Ente ed eventuali Vice o funzionari da lui comunicati nel Regolamento in numero massimo di 3.

V - Bilancio zero
Viene considerato come primo bilancio dell’attività dell’ENPS l’ultimo bilancio di fine attività presentato dal Ministero del Welfare o dal ministero che abbia svolto funzioni di welfare.

VI - Fondo cassa iniziale
Il Governo in carica, all’atto della promulgazione della seguente legge, è tenuto a versare all’ENPS i beni e la liquidità in dotazione al Ministero del Welfare o al ministero che abbia svolto funzioni di welfare nella persona del Responsabile designato.

 

_____

 

Segue la versione integrale del testo modificato a giugno 2013:

 

Questo testo istituisce e definisce l’ente statale il cui scopo è il sostegno materiale ed educativo dei giovani cittadini eItaliani.

Art. 1 - Definizione dell’Ente
Si definisce “Ente Nazionale per la Previdenza Sociale” (ENPS, da qui in poi Ente) l’organo dello Stato deputato all’elargizione a titolo gratuito di cibo, alla concessione di piccoli prestiti in beni e valuta senza interessi oltre che al sostegno, informazione e supporto sulle dinamiche del gioco ai giovani cittadini eItaliani.

Art. 2 - Bilanci
L'Ente, in quanto statale, è tenuto a redigere regolarmente un bilancio di fine mandato nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia di bilancio.
Il bilancio è pertanto obbligatorio e prescinde dalla natura pubblica o privata dei proventi ricevuti dall'Ente per il prosieguo delle proprie attività.
L'Ente è altresì tenuto a presentare un bilancio intermedio, della stessa natura del bilancio finale, a quindici giorni dalla persentazione del bilancio di fine mandato per l'attività del mese precedente.
Il Governo in carica è tenuto a sostenere le spese di gestione minime necessarie all'Ente per garantire la continuità del servizio, ascrivendo al proprio bilancio di previsione di spesa la voce relativa al welfare; in mancanza di tale voce di spesa, l'Ente ha diritto di richiedere direttamente al Congresso i fondi necessari per garantire continuità di servizio.
L'Ente riceve i fondi in un’unica soluzione previa presentazione del bilancio finale per l’attività del mese precedente a quello della richiesta.

Art. 3 - Responsabile
A capo dell'Ente è posto un Responsabile.
Il Responsabile dell'ENPS è una persona proposta al Congresso dal Ministero degli Interni ed eletta da quest’ultimo con regolare votazione nelle modalità stabilite dal Regolamento del Congresso vigente; il Congresso può, tuttavia, proporre una persona diversa da quella proposta dal Ministero degli Interni, il cui parere non è vincolante ai fini della nomina.
Il Responsabile resta in carica fino a dimissioni spontanee o a rimozione per decreto del Congresso; in caso di rimozione, il Responsabile resta in carica fino a nuova nomina da parte del Congresso per svolgere esclusivamente le mansioni amministrative necessarie al mantenimento dei servizi di welfare erogati dall'Ente.
Il Responsabile ha accesso in scrittura alla sola sezione Interni del Congresso, mentre ha accessi da moderatore per la sezione SEZIONE NEWBIES - GUIDE; può affiancarsi in questo compito, se vuole, un funzionario dell’Ente.

Art. 4 - Regolamento interno
L’organizzazione interna dell'Ente è stabilita dal Responsabile, che provvede alla redazione di un Regolamento interno in cui sono inoltre definite le finalità ed i servizi offerti.
In appendice al Regolamento sono posti il nome del Responsabile e l'elenco dei suoi Vice e dei funzionari dell'Ente con le relative mansioni per esso svolte.

Art. 5 - Funzionari
I funzionari dell'Ente, in qualità di volontari, non hanno diritto a indennizzi, retribuzioni, accreditamenti o compensi di alcun genere per il servizio prestato; gli unici accreditamenti possibili sono quelli finalizzati all’erogazione dei servizi dell'Ente. Tale natura volontaristica è estesa al Responsabile dell'Ente, ai suoi Vice ed a chiunque altro collabori con l'Ente.

Art. 6 - Pubblicazioni
Il Governo deve garantire all'Ente la disponibilità dell’organizzazione con ID 4022228. Tale disponibilità si deve concretizzare nella cessione delle credenziali di accesso della ORG al Responsabile dell'Ente.
Lo scopo di questa Organizzazione è di raccogliere i fondi erogati dal Governo e dai privati per il finanziamento dell’Ente oltre alla pubblicazione di Guide e aggiornamenti alla Popolazione sui servizi offerti.

Disposizioni transitorie e finali
I - Responsabile ad interim
Il Responsabile ad interim dell’ENPS è il cittadino con ID 3482834; può, tuttavia, essere confermato come responsabile definitivo dal Congresso con eventuale votazione secondo quanto previsto dal Regolamento del Congresso vigente, qualora richiesta da un congressista o dal Ministero degli Interni.

II - Redazione del Regolamento interno
Il Responsabile ha trenta giorni di tempo per depositare in Congresso in sezione Interni una copia del Regolamento interno dell’ENPS. Il Regolamento interno dell’Ente non richiede esplicita approvazione del Governo né del Congresso.

III - Tutor, guide
Il servizio tutor e i relativi canali di comunicazione passano sotto la competenza dell’ENPS.
Il Responsabile dell’Ente diventa moderatore della sezione 187 (SEZIONE NEWBIES - GUIDE).

IV - Gruppo "ENPS"
Gli amministratori del forum provvederanno alla creazione del gruppo chiuso “ENPS” dotato di accessi in scrittura nella sottosezione interni della sezione Congresso eItaliano, la cui descrizione sarà “Gruppo destinato al Responsabile ed ai funzionari dell'Ente Nazionale per la Previdenza Sociale” e il cui colore sarà #808080; il Presidente del Congresso provvede, se necessario, a modificare il Regolamento del Congresso vigente per predisporre gli accessi del gruppo.
Al gruppo così definito potranno afferire il Responsabile dell'Ente ed eventuali Vice o funzionari da lui comunicati nel Regolamento in numero massimo di 3.

V - Bilancio zero
Viene considerato come primo bilancio dell’attività dell’ENPS l’ultimo bilancio di fine attività presentato dal Ministero del Welfare o dal ministero che abbia svolto funzioni di welfare.

VI - Fondo cassa iniziale
Il Governo in carica, all’atto della promulgazione della seguente legge, è tenuto a versare all’ENPS i beni e la liquidità in dotazione al Ministero del Welfare o al ministero che abbia svolto funzioni di welfare nella persona del Responsabile designato.

Vai all'indice

[LEGGE I 02/11] Legge sul Bilancio

Abrogata con [LEGGE III 04/13] "T.U. in materia di Bilanci" con 21 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti.

Approvata con 16 voti favorevoli e 1 contrario, archiviata il 7 febbraio 2011.

Segue il testo integrale originale.

 

Questo testo regolamenta le richieste di finanziamento del Governo tramite donazioni dal Tesoro Nazionale alla ORG National EItaly e la creazione di un Bilancio Statale

1) L’organo di gestione delle finanze statali è il National eItaly. L'account statale deve in ogni caso di finanziamento versare la cifra complessiva a National eItaly, che si occuperà dei pagamenti particolari. I pagamenti devono essere effettuati seguendo sempre questa procedura.

2) Il National eItaly deve aver sempre a diposizione liquidità per casi di emergenza. Qualora parte di questa cifra venga spesa, il Presidente o il Ministro dell'Economia devono ripristinare tali cifre il prima possibile.

3) E' obbligatorio redigere un bilancio a metà legislatura presidenziale, da presentarsi in Congresso il giorno 16 di ogni mese e che contenga i dati raccolti fino alle 24.00 del giorno 15.
Qualora il Presidente o il Ministro dell'Economia non presentino il Bilancio nei termini prescritti il Congresso deve intimarne la pubblicazione.

4) Alla fine di ogni mandato presidenziale, il Presidente e il Ministro dell’Economia devono stilare un bilancio che preveda il riassunto di tutte le uscite ed entrate dell’account statale e del National eItaly.

5) Il Presidente successivo dovrà confermare che tale bilancio corrisponda alla verità.

6) Il bilancio si organizza come segue:

- Cifra in ITL e GOLD in apertura di mandato
- Entrate
- Uscite
- Cifra in ITL e GOLD a chiusura di mandato

- Disposizioni transitorie e finali
7) Vengono abrogate le leggi III 12/08 e I 01/10

Vai all'indice

[LEGGE I 07/11] Pubblicazione dei Bilanci

Abrogata con [LEGGE III 04/13] "T.U. in materia di Bilanci" con 21 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti.

Approvata con 9 voti favorevoli e 8 contrari, archiviata il 13 luglio 2011.

Segue il testo integrale originale.

 

Art. 1

Il Ministro delle Finanze, il Presidente eItaliano o chi incaricato da loro, deve pubblicare in visione pubblica un bilancio sintetico finale di mandato con indicazione sia di itl che di gold entro le ore 15:00 del giorno 6 che dovrà essere postato all'interno del forum "Bilanci eItaliani".
Inoltre il Ministro delle Finanze, il Presidente eItaliano o chi incaricato da loro dovrà pubblicare un bilancio finale di mandato dettagliato entro le ore 15:00 del giorno 6 specificando tutte le entrate e le uscite sia di itl che di gold dal NE e dal Tesoro nell'area riservata del congresso a visione del congresso e del governo futuro.

Art. 2
Il bilancio dovrà essere composto da una voce che rappresenta il National eItaly, da 1 voce per l'esercito e per tutti i ministeri e vi sarà anche una voce che rappresenta il tesoro. Vanno riportati solo i valori complessivi, di itl e gold, delle voci elencate senza una divisione specifica che può però essere esposta ai cittadini su decisione del governo. Ne è un esempio l'allegato A.

Art. 3
La sezione "Bilancio eItaliano" sarà aperta a tutti i cittadini che faranno richiesta al gruppo "Cittadini Verificati e Sicuri" e dovrà essere effettuata come previsto da questa legge all'allegato B pena la nullità della richieste stessa. La richiesta è unica e non deve essere ripetuta nel corso del tempo.

Art. 4
Prima della conferma dell'abilitazione al gruppo vi sarà una verifica del cittadino che verrà fatta dagli assise nei modi previsti dall'allegato C.

Art. 5
Gli assise autorizzati ad abilitare al gruppo "Cittadini Verificati e Sicuri" saranno gli amministratori del forum con l'aggiunta di almeno 1 persona ed un massimo di 3 persone a scelta del congresso tra tutta la popolazione eitaliana.

Art. 6
Le persone elette dal congresso restano in carica fino a loro dimissioni o revoca da parte del congresso stesso. In caso di comprovata inattività di uno o più assise, senza giustificati motivi, gli altri assise dovranno comunicarlo al congresso il quale avrà tempo 5 giorni per sostituire le persone inattive.

Art. 7
La scelta di abilitazione spetta solo ed esclusivamente agli assise che possono operare sia in maniera congiunta che disgiunta. Gli assise devono operare imparzialmente e senza nessun tipo di discriminazione.

Art. 8
L'accesso può essere rimosso solo per fatti gravi compiuti dalla persona. Per la rimozione si procede ex Art. 9 del Regolamento del Congresso eItaliano.

Art. 9
Gli Articoli 2,3,4,5,6,7,8,9 di questa legge non sono riferiti all'Articolo 1 comma 2.

NORME TRANSITORIE E FINALI

I
Il congresso ha tempo 5 giorni a partire dall'approvazione della legge per trovare la o le persone che devono essere abilitate al gruppo. Dopo i 5 giorni se vi saranno più di 3 persone candidate si farà una votazione per eleggere le 3 persone.

II
Il forum sarà aperto in scrittura a tutte le persone a partire dal giorno successivo all'elezione delle persone da parte del congresso.

Vai all'indice

[LEGGE I 11/12] Bilancio dei Ministeri ed Enti pubblici

Abrogata con [LEGGE III 04/13] "T.U. in materia di Bilanci" con 21 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti.

Approvata con 5 voti favorevoli, un contrario e 2 astenuti, archiviata il 2 novembre 2012.

Segue il testo integrale originale.

 

 

Art.1

Ogni Ministero o ente pubblico che riceve o gestisce denaro o proprieta' pubbliche deve obbligatoriamente redigere un bilancio di fine mandato e pubblicarlo nel Forum del Congresso in maniera indipendente o in allegato al Bilancio di Fine Mandato generale del Governo previsto dalle leggi [LEGGE I 02/11] "Legge sul Bilancio" e [LEGGE I 07/11] "Pubblicazione dei Bilanci".

Art.2

Il bilancio di cui all'Art.1 deve essere altresi' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di Governo in game, salvo escludere le voci la pubblicazione delle quali comporterebbe un rischio per la sicurezza nazionale.

Art.3

Il rendiconto deve essere composto da una sezione riepilogativa della "Situazione Iniziale", una sezione "Entrate", una sezione "Uscite", una sezione riepilogativa della "Situazione Finale".

La "Situazione Iniziale" deve riferirsi al primo giorno di mandato e deve comprendere:
a)Cassa;
b)Crediti e Debiti;
c)Altre attivita' possedute.

La sezione "Entrate" deve comprendere:

d)Finanziamenti pubblici;
e)Crediti saldati durante il mandato;
f)Debiti contratti durante il mandato;
g)Altre entrate;
h)Totale delle entrate.

La sezione "Uscite" deve comprendere:

i)Spese per i sevizi erogati divise per tipologia;
j)Crediti concessi durante il mandato;
k)Debiti saldati durante il mandato;
l)Altre uscite;
m)Totale delle uscite.

La "Situazione Finale" deve riferirsi all'ultimo giorno di mandato e deve comprendere:

n)Cassa;
o)Crediti e Debiti;
p)Altre attivita' possedute.

Art.4

Il responsabile del Ministero/ente dovrà fornire inoltre uno spread allegato al rendiconto per i dettagli delle uscite, se necessario.
L'organizzazione dello spread sarà a discrezione del responsabile, in modo da rispecchiare la gestione del Ministero/ente stesso.

Vai all'indice

[LEGGE IV 10/12] Finanziamento alle MU private

Abrogata con [LEGGE I 05/13] "Abrogazione Legge IV 10/12" con 25 voti favorevoli, 3 contrari ed un astenuto.

Approvata con 11 voti favorevoli, 2 contrari ed un astenuto, archiviata il 25 ottobre 2012.

Segue il testo integrale originale.

 

Art. 1
Questa legge regolamenta le relazioni tra Stato e Military Units (MU) private.

Art. 2
Il Governo e le MU possono stabilire contratti di vario tipo e durata, che tuttavia prevedano l'impegno da parte delle MU di combattere seguendo gli ordini del Ministero della Difesa, in cambio di un contributo economico, come disciplinato dall'Art. 3 della presente legge.
I contratti potranno essere rescissi dal Governo qualora una MU non rispetti gli accordi previsti (ovvero, non segua gli ordini Statali), oppure nel caso in cui il Congresso abbia dato parere favorevole ad una proposta del Governo in tal senso, con apposita votazione. Nel caso in cui un contratto sia rescisso, i contributi economici cesseranno immediatamente.
Qualora un Governo non rispetti gli accordi presi con le MU, il Congresso è tenuto a sfiduciarlo.

Art. 3
Le retribuzioni garantite dal Governo alle MU eItaliane sono basate sulla influence di queste ultime, calcolata seguendo lo strumento "eGov". Vengono stabilite quattro fasce di finanziamento:
- Fascia 1: 750'000'000-1'599'999'999 danni mensili, finanziamento pari a 7500 ITL mensili;
- Fascia 2: 1'600'000'000-3'099'999'999 danni mensili, finanziamento pari a 15000 ITL mensili;
- Fascia 3: 3'100'000'000-5'099'999'999 danni mensili, finanziamento pari a 30000 ITL mensili;
- Fascia 4: 5'100'000'000+ danni mensili, finanziamento pari a 40000 ITL mensili.

Art. 4
I contratti stipulati tra il Governo e le MU dovranno essere obbligatoriamente ratificati dal Congresso, con votazione ordinaria. Similmente, qualunque modifica a questi contratti dovrà essere ratificata dal Congresso.
Il Presidente del Congresso è obbligato ad aprire un post "Annuncio" nella sezione Interni del forum del Congresso contenente tutti gli accordi attualmente in vigore tra lo Stato e le MU.

Vai all'indice

[LEGGE I 06/13] Legge risoluzione bug congresso mese maggio

Abrogata automaticamente il 26 giugno 2013, in applicazione dell'Art.3 della Legge stessa.

Approvata con 18 voti favorevoli, 7 contrari e 3 astenuti, archiviata il 3 maggio 2013.

Segue il testo integrale originale.

 

ART.1
"In seguito al bug che ha colpito le liste alle congressuali del 25 maggio scorso, si richiedono accrediti per n° 2 CONGRESSISTI per raggiungere il numero legittimo di 40 CONGRESSISTI.

Per i n° 2 congressisti si richiede:
-equiparazione agli altri CM in materia di diritti/doveri;
-obbligatorietà di presenza come da regolamento del Congresso;
-possibilità di votare in forum;
-non applicabilità della legge ‘Salva Italia’.

ART.2
I suddetti sono scelti in base alle percentuali ottenute e qui visibili, arrotondate secondo logica:
http://www.erepublik.com/it/main/congress-elections

Risultano pertanto aventi diritto all’inserimento:

n°1 congressista di Aquila et Gladius
n°1 congressista di Rinascita eItaliana

ART.3
La legge è da intendersi automaticamente abrogata il giorno 26 giugno 2013 alle h.15, cioè alla fine del mandato corrente.

Vai all'indice

[LEGGE I 12/11] Comando Militare e Nomine dei Vertici

Abrogata con [LEGGE I 08/13] "Abrogazione Legge I 12/11" con 22 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti, archiviata il 3 agosto 2013 in topic ad hoc ed in coda alla legge abrogata.

Approvata con 6 voti favorevoli, 1 contrario e nessun astenuto, archiviata il 6 dicembre 2011.

Modificata con [LEGGE I 01/12] "Modifica LEGGE I 12/11", approvata con 8 voti favorevoli, 2 contrari e nessun astenuto, archiviata il 17 gennaio 2012.

Segue il testo integrale originale.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMANDO MILITARE E DELLE NOMINE DEI VERTICI MILITARI

 

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica eitaliana è il comandante in capo
di tutte le forze armate eitaliane pubbliche e riconosciute dallo stato.

2. Il Presidente della Repubblica eitaliana delina la politica militare
della nazione, impartisce ordini a tutte le forze armate pubbliche della nazione
e a lui spetta ogni decisione in questo campo.

3. Ai fini della presente legge, si intende per
forze armate eitaliane pubbliche quelle che ricevono finanziamenti pubblici,
e riconosciute quelle private che il Governo dichiara come tali e che combattono per
la nostra nazione; Esse devono attenersi agli ordini loro emanati.

4. E' fatto palese divieto a qualsiasi membro delle Forze Armate Pubbliche di appartenere
anche ad una Forza Armata Privata, sia sotto forma di appartenenza ad una MU
diversa da quella ufficiale dell'Esercito eItaliano (e' invece ammessa la non appartenenza
ad alcuna MU), sia sotto forma di collaborazione organizzativa e/o rappresentativa.

Art. 2.

1. Il Presidente della Repubblica eitaliana nel prendere le decisioni
in ambito militare è coadiuvato dal Vice Presidente, dal Ministro della Difesa e consigliato dal
Capo di Stato Maggiore da lui nominati.

2. A tale proposito è istituito il Consiglio supremo di Difesa;
Ad esso spetta il compito di esaminare i problemi generali politici e tecnici
attinenti alla difesa nazionale e il coordinamento delle attività che comunque lo riguardano;
Ricordando che la decisione finale spetta al Presidente della Repubblica eitaliana.

3. Il Presidente provvede alla costituzione del canale chat del Consiglio supremo di difesa;
l'accesso è riservato ai seguenti membri:
ⁿ Il Presidente della Repubblica eItaliana con SOP;
ⁿ Il Vicepresidente con AOP;
ⁿ Il Ministro della Difesa con AOP;
ⁿ Il Capo di Stato Maggiore con halfop;
ⁿ Il vice Ministro della Difesa con AOP;
ⁿ Il vice Capo di Stato Maggiore con halfop;
ⁿ Ulteriori membri del Governo o dell'esercito se invitati dal Presidente
hanno accesso senza privilegi.

 

Art. 3.

 

1. Nel caso in cui il Presidente della Repubblica eitaliana
fosse momentaneamente assente,
il comando militare è preso dal Vice Presidente.

2. Nel caso in cui anche quest'ultimo fosse momentaneamente assente
il comando militare è preso dal Ministro della Difesa.

3. Gli ambiti militari sono così ripartiti:
- Il MoD può rappresentare il Governo
e lo Stato nelle riunioni
internazionali in materia militare, qualora ad esse
non possa presenziare il Presidente e il Vice Presidente,
nonché prendere decisioni
sulla politica militare secondo quanto al comma precedente.
- Il CdSM(aiutato dall'HQ) invece si occupa
del solo coordinamento
dell'azione sul campo militare, guidando
materialmente i soldati dell'EI in battaglia.

4. Il CdSM ha pertanto il ruolo di semplice consigliere militare del Presidente,
e ad esso non è consentito prendere decisioni in materia di comando militare della nazione.
Deve attenersi alle direttive e agli ordini militari del Governo, ma solamente a lui spetta
l'organizzazione interna dell'esercito

Art. 4.

1. Secondo quanto prevede l'art. 4 della costituzione
il Capo di Stato Maggiore è al comando dell'Esercito eItaliano,
ma non ha facoltà di delineare la politica nazionale militare.

2. Al fine di garantire un efficiente comando militare
e un'efficiente organizzazione strutturale all'Esercito
eItaliano, il Capo di Stato Maggiore deve essere
membro dell'Esercito eItaliano.

Art. 5.

1. È così delineata la linea gerarchica del comando
militare del paese:

Presidente della Repubblica eitaliana
|
Vice Presidente
|
Ministro della Difesa
|
vice Ministri della Difesa
|
Persona incaricata con atto scritto e motivato dal Presidente della Repubblica eitaliana.


Disposizioni transitorie e finali

I- Con l'entrata in vigore della presente Legge sono abrogate tutte le disposizioni
precedentemente in vigore attinenti a tale materia.

II- Tale legge ha il rango di legge ordinaria, e deve perciò intendersi vincolante
per tutti i regolamenti interni in ambito militare.

Vai all'indice