Leggi Ordinarie

[LEGGE I 10/11] Banca eItalia

Approvata con 11 voti favorevoli, 2 contrari e nessun astenuto, archiviata il 17 ottobre 2011.

Segue il testo integrale attualmente in vigore.

 

1 Banca eItalia
Banca eItalia, le sue Org e tutte le sue proprieta' sono pubbliche e di proprieta' dello Stato.

2 Garanzia statale
Lo Stato eItaliano garantisce la restituzione integrale dei depositi effettuati presso Banca eItalia.

3 Modalita' di restituzione
In caso di impossibilita' di restituzione da parte della Banca, si procede alla restituzione integrale dei depositi in ITL.
Il cambio GOLD/ITL e' fissato a 0.002.
Il Ministero dell'Economia, per conto della Banca, contatta tutti i correntisti via PM in game per sapere se sono ancora attivi.
I debiti della Banca verso i soggetti che non rispondono sono congelati e pertanto da considerarsi nulli per quanto riguarda la procedura di restituzione fino a nuova comunicazione da parte dei creditori interessati.
I depositi sono restituiti in tranches ad intervalli di due settimane, fino ad esaurimento dei debiti.
La quota di capitali rimborsati in un mese deve essere non inferiore al 10% del totale dei debiti (restituiti e non), salvo necessita' estrema; in tal caso il Ministro dell'Economia puo' bloccare o ridurre un pagamento con motivazione espressa in Congresso; il Congresso puo' porre il veto alla decisione del Ministro con votazione di 24h.
Esauriti i debiti verso i correntisti, si procede alla liquidazione delle attivita' di Banca eItalia e alla redistribuzione dei proventi in ITL ai correntisti, proporzionalmente al capitale investito (maggiorato degli interessi).

4 Commissione Parlamentare
Si istituisce una Commissione Mista Parlamentare/Governativa temporanea che gestisca e sorvegli la restituzione, decidendo di volta in volta l'importo di ogni tranche e le priorita' nella distribuzione.
Fanno parte della Commissione il Presidente del Congresso, il Presidente eItaliano ed il Ministro dell'Economia.
Non e' prevista la creazione di una apposita sezione in Forum.
E' compito dei commissari rispondere tempestivamente alle richieste di informazioni del Congresso.

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[LEGGE IV 06/12] Stagisti al Governo ("Quote Baby")

Approvata con 14 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti, archiviata il 13 giugno 2012.

Modificata con [LEGGE I 10/12] "Modifica Art. 2 della Legge IV 06/12 "Quote Baby", approvata con 16 voti favorevoli, nessun contrario ed un astenuto, archiviata in coda alla legge modificata il 2 ottobre 2012, e in topic ad hoc il 14 ottobre 2012.

Modificata nuovamente con [LEGGE IV 04/13] "Modifica LEGGE IV 06/12 "Quote Baby"", approvata con 18 voti favorevoli, 3 contrari ed un astenuto, archiviata in coda alla legge modificata e in topic ad hoc il 20 aprile 2013.

Segue il testo attualmente in vigore:

 

ART. 1
Il Governo ha facoltà di nominare degli Stagisti per favorire il ricambio generazionale.
Sono nominabili con la qualifica di ‘Stagisti’ coloro i quali non abbiano mai fatto parte delle precedenti squadre di Governo.
A questo ruolo possono accedere Congressmen, Ambasciatori e altre cariche pubbliche, se conformi al criterio di cui sopra.

ART. 2
Gli Stagisti non detengono alcun tipo di potere esecutivo e non rispondono per l’operato del Ministero presso il quale sono nominati.

Indice

[LEGGE I 09/12] Legge "aiutiamo l'eItalia"

Approvata con 7 voti favorevoli, 2 contrari e nessun astenuto, archiviata il 3 settembre 2012.

Modificata con [LEGGE II 10/12] "Modifica Legge I 09/12", approvata con 13 voti favorevoli, un contrario e nessun astenuto, archiviata l'11 ottobre 2012 in coda alla legge modificata e il 14 ottobre 2012 in topic ad hoc.

Modificata nuovamente con [LEGGE I 03/13] "Modifica Legge I 09/12", approvata con 14 voti favorevoli, 10 contrari ed un astenuto, archiviata il 7 marzo 2013 in coda alla legge modificata ed in topic ad hoc.

Modificata per la terza volta con [LEGGE II 04/13] "Modifica Legge I 09/12", approvata con 21 voti favorevoli, nessun contrario ed un astenuto, archiviata in coda alla legge modificata ed in topic ad hoc il 4 aprile 2013.

Modificata una quarta volta con [LEGGE V 04/13] "Modifica LEGGE I 09/12 "aiutiamo l'eItalia"", approvata con 15 voti favorevoli, un contrario e 5 astenuti, archiviata in coda alla legge modificata ed in topic ad hoc il 24 aprile 2013.

Segue il testo integrale attualmente in vigore.

 

Art. 1
Tale legge è volta a tassare le persone che traggono un beneficio dall’elezione a Membro del Congresso e a Presidente della Repubblica.

Art. 2
Ogni Congressman o Presidente eItaliano eletto ha l'obbligo di versare il corrispettivo del valore della medaglia ad una Org a disposizione della Presidenza del Congresso, comunicata da quest'ultima entro 1 giorno dall'elezione. Il pagamento deve avvenire tramite il Mercato Monetario.
Qualora un Congressman o il Presidente eItaliano non effettui tale pagamento entro 3 giorni dall'elezione, deve versare una maggiorazione pari a 0,50 gold se il versamento è effettuato entro i due giorni successivi (quindi entro 5 giorni dall'elezione). Se entro 5 giorni dall'elezione il pagamento non è ancora stato effettuato, è prevista una maggiorazione di 1 Gold.
Per dimostrare l'effettivo versamento è obbligatorio indicare, in apposita discussione aperta dalla Presidenza del Congresso nella sezione Interni del forum eItaliano, l'avvenuto pagamento, segnalando l'ora alla quale è avvenuto.

Art. 3
La Presidenza del Congresso è tenuta a comunicare alla popolazione eItaliana tramite articolo ufficiale in-game i nomi dei giocatori che hanno effettuato (o meno) la donazione. Tale articolo, da pubblicarsi entro il 5 del mese, deve essere riepilogativo sia delle elezioni Congressuali, sia di quelle Presidenziali.

Art. 4
Se il Congressman o il Presidente non effettuano il versamento prima della fine del loro mandato, è loro precluso ogni accesso futuro al forum in caso di successiva rielezione.
Tale sospensione è revocabile solo dopo il pagamento di una sanzione di 5 Gold, e solo dopo che siano trascorsi 5 mandati dall'illecito.
Alternativamente, dopo il pagamento della sanzione, il Congresso ha facoltà di proporre una votazione per estinguere la pena del giocatore in questione, con quorum del 40% degli abilitati e maggioranza del 66% dei voti validi (non contando come "voti validi" i voti di astensione).

Art. 5
Qualora un giocatore non effettui il pagamento previsto da questa legge, è compito preciso del partito d'appartenenza impedirgli, per quanto possibile, ogni ulteriore elezione a cariche pubbliche sino all'estinzione della pena (con le modalità previste dall'Art. 4).
A tal proposito, nel caso di una ricandidatura di un giocatore non in regola coi pagamenti previsti dalla presente legge, il Presidente del partito in questione è obbligato ad informare il SIS della situazione, tramite messaggio privato od articolo.
Nel caso in cui ciò non sia fatto, ogni giocatore proveniente dal partito in questione, se eletto a Congressman, dovrà pagare 1 Gold in aggiunta a quelli previsti dalla presente legge. Tale pena ha effetto solo per la durata del mandato in cui non è stata fatta la segnalazione.

Disposizioni transitorie e finali

I. Tale legge, appena promulgata, avrà effetto con la prima successiva elezione a Presidente eItaliano o del Congresso.

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[LEGGE II 09/12] Riforma legge finanziamenti EI (1/2)

Approvata con 7 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, archiviata il 5 settembre 2012.

Sostituisce la [LEGGE V 06/12] "Fondi all'Esercito eItaliano", approvata con 14 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti, archiviata il 27 giugno 2012.

Segue il testo attualmente in vigore:

 

 

Art.1
La presente legge disciplina esclusivamente i rapporti di natura finanziaria tra l'Esercito eItaliano, quale esercito pubblico dello Stato eItaliano, e il Governo.

Art.2
Il Governo si impegna a garantire all’Esercito eItaliano le somme necessarie al funzionamento del Sistema di Produzione dell’Esercito stesso.
Tali finanziamenti saranno erogati il giorno 14 di ogni mese in misura pari almeno al 50% dei fondi complessivamente erogati il mese precedente allo stesso scopo.
I finanziamenti saranno erogati al Capo del Settore Logistica e Produzione, quale responsabile del Settore Logistica e Produzione o ad una ORG di proprietà dell’Esercito eItaliano da lui indicata.
La quota di finanziamenti minimi rimanente deve essere erogata il giorno 28 del mese; per stabilire l'entita' di tale quota si rimanda all'Art.3 di questa legge.

 

Art.3
L'ammontare della seconda quota dei finanziamenti dipende dal costo delle RAW Materials, dalla quota di dipendenti convenzionati sul totale dei dipendenti dell’Esercito eItaliano e dal loro salario, da eventuali necessita' contingenti chiaramente evidenti.
Il valore minimo dell'ammontare del finanziamento totale e' calcolato applicando le formule riportate nella "Appendice A". Resta fermo l’obbligo di calcolare la quota in modo che permetta il regolare funzionamento del Sistema di Produzione dell’Esercito eItaliano fino al giorno 14 del mese successivo.
Il Governo puo’ decidere in autonomia di destinare alla Produzione dell’Esercito eItaliano una qualsiasi somma superiore a questo importo.

 

Art.4
L’Esercito eItaliano, nelle figure del Capo di Stato Maggiore e del Capo del Settore Logistica e Produzione, concorda con il Governo la quantità di equipaggiamenti alla quale ogni soldato ha accesso. Il modo, i tempi e la durata della distribuzione rimangono competenza del Settore Logistica e Produzione e del Capo di Stato Maggiore dell’EI.
Possono proporre e discutere modifiche alla quantità degli equipaggiamenti le seguenti figure: il Capo di Stato Maggiore, il Capo del Settore Logistica e Produzione ed il Presidente. Perché la modifica alla quantità degli equipaggiamenti sia adottata, è necessario l’accordo unanime delle tre cariche sopracitate.

Qualora uno qualsiasi di tali impegni venga ripetutamente violato, per negligenza, dolo o cause di forza maggiore, il Governo eItaliano non sara' piu' tenuto a versare alcunche' nelle casse dell'Esercito eItaliano finche' non si ripristinera' la normalita'.

Art.5 - Gestione delle scorte
L'Esercito eItaliano si impegna a fornire al governo i dati necessari per calcolare il finanziamento tramite l’apposita formula riportata nell'appendice A e altresi' si impegna a dichiarare la quantità di equipaggiamenti distribuiti e la quantità di risorse non utilizzate.
La quantità di armi eventualmente eccedente dalle necessità di equipaggiamento sono impiegate, nell'ordine, per: assicurare scorte strategiche all'EI, ridurre la quantità di finanziamenti erogata dal Governo, creare una scorta di armi a disposizione del Ministero della Difesa.

Art.5.1 - Scorte strategiche
Il 14 ed il 28 del mese l’Esercito eItaliano è tenuto a verificare di essere in possesso di una scorta di armi e cibo pari al 75% dell’equipaggiamento distribuito nelle due settimane precedenti: questa scorta è a disposizione del Capo di Stato Maggiore che ne fa uso, previa consultazione con il Capo del Settore Logistica e Produzione, per fronteggiare necessità impellenti o in caso di necessità militari o strategiche.
Nelle stesse date, l’Esercito verifica altresì di essere in possesso di una scorta di ITL pari al 200% della spesa in raw sostenuta nel periodo bisettimanale precedente e comunque non inferiore a 300.000 (trecentomila) ITL.

Art.5.2 - Riduzione del finanziamento pubblico
Dal 28 del mese al 14 del mese successivo l’Esercito eItaliano mette in vendita le scorte in eccesso rispetto a quelle strategiche stabilite nell'articolo precedente. Le scorte in eccesso saranno vendute fino ad azzerare i finanziamenti del Governo calcolati con la formula in appendice A.

Art.5.3 - Natura del finanziamento
Per finanziamento del governo si intende il finanziamento volto alla coperture dei costi della produzione dell'Esercito eItaliano. Eventuali altri finanziamenti, quali ad esempio quello volto a fini strutturali come aziende ecc, non devono essere presi in considerazione per l'azzeramento a seguito della vendita dello stock.

Art. 5.4 - Scorte a disposizione del Ministero della Difesa
La scorta eventualmente eccedente alla copertura delle scorte strategiche e alla riduzione del finanziamento del governo, è messa a disposizione delle necessità del Ministero della Difesa, che ne fa uso previa autorizzazione del Capo di Stato Maggiore.

Art. 5.5 - Dispositivo di sicurezza antiAdmin
Nel caso in cui il modulo economico del gioco subisse una variazione strutturale, l’Esercito è tenuto a verificare entro due giorni la possibilità di aumentare la propria riserva strategica fino al 100% dell’equipaggiamento distribuito nel periodo precedente, assumendola dalla quantità di materiali destinata all’uso della Difesa.
La quantità destinata alle scorte strategiche torna ad essere del 75% dalla successiva data di verifica (14 o 28 del mese) in poi; qualora Capo di Stato Maggiore e Capo del Settore Logistica e Produzione lo richiedessero, il tetto del 100% rispetto all’equipaggiamento distribuito può essere, previo parere positivo del Presidente, prolungato per ulteriori due settimane e così fino al termine dell’emergenza. Tutti gli eventuali rinnovi devono essere approvati dal CP in carica.

Art.6
Qualora l'entita' del finanziamento minimo richiesto dovesse superare il 60% delle entrate del Tesoro (al netto delle spese per MPP ed altri obblighi internazionali), il Governo, previa approvazione del bilancio previsionale e/o del bilancio di metà mandato da parte del Congresso al fine di provare incapacita’a fornire fondi adeguati, puo' concordare con il Congresso una riduzione degli equipaggiamenti e/o una rimodulazione dei finanziamenti.
L'Esercito eItaliano si impegna, in questo caso, a mantenere il maggior numero di equipaggiamenti periodici permesso dai fondi ricevuti.
In caso di insostenibilita' del Sistema di Produzione dell’Esercito eItaliano, lo Stato si impegna a garantire i fondi per convertire il Sistema di Produzione in un nuovo sistema di produzione sostenibile.

Art. 7
L'Esercito eItaliano si impegna a presentare tramite il Capo di Stato Maggiore al Congresso e al Governo nel forum riservato del Congresso un bilancio contenente i dati dell'intero mese. Il bilancio dovrà indicare:

- soldi iniziali;
- soldi finali;
- soldi ricevuti;
- soldi ricavati dalla vendita degli stock;
- soldi ricavati dal Mercato Monetario;
- eventuali donazioni da parte di soldati o persone esterne (non c'è l'obbligo di indicare i nomi delle persone);
- Equipaggiamenti iniziali;
- Equipaggiamenti prodotti durante il mese;
- Equipaggiamenti utilizzati;
- Equipaggiamenti finali con l'obbligo di indicare i nomi delle persone che hanno nei loro magazzini le scorte dell'Esercito eItaliano;
- Numero delle ditte raw, armi e food utilizzate con la corretta indicazione della qualità e dei proprietari delle stesse.

Il bilancio può anche non essere presentato il giorno 5 del mese, ma può essere presentato il giorno del pagamento dell'ultima settimana completa di produzione. Se il cambio del Governo avviene il giorno prima del pagamento della settimana di produzione il nuovo cdsm, appena effettuati tutti i pagamenti inerenti alla settimana chiusa, è obbligato a presentare il bilancio senza alcuna perdita di tempo inopportuna al Congresso e al Governo.


Disposizioni transitorie e finali

I. La presente legge, con effetto immediato a seguito della promulgazione da parte del presidente del congresso, va a sostituire in maniera integrale la legge V 06/12 - Fondi all'Esercito eItaliano ed eventuali successive modifiche alla stessa.

APPENDICE A

Per calcolare la quota minima di cui all'Art.3 e' messo a disposizione del Governo un tool ospitato sui server del Portale del Congresso all'indirizzo http://tinyurl.com/fondiEI che utilizza la seguente formula:

[(dip_reg_cina*5+dip_reg_usa*1+dip_con60*salario60+dip_con100*salario100+

+dip_con200*salario200+r_food*d_food*n_food+r_armi*d_armi*n_armi)*

*N°giorni_mese]-ricavi_equip._venduti.

Legenda:
dip_reg_cina = numero di dipendenti regolari in aziende Cinesi;
dip_reg_usa = numero di dipendenti regolari in aziende USA;
5 = salario minimo giornaliero dipendenti convenzionati cina;
1 = salario minimo giornaliero dipendenti convenzionati USA;
dip_con60 = numero di dipendenti convenzionati di tipo 1;
dip_con100 = numero di dipendenti convenzionati di tipo 2;
dip_con200 = numero di dipendenti convenzionati di tipo 3;
salario60 = salario giornaliero convenzionato di tipo 1;
salario100 = salario giornaliero convenzionato di tipo 2;
salario200 = salario giornaliero convenzionato di tipo 3;
r_food = costo acquisto delle raw food al giorno della consegna dei fondi;
n_food = numero delle raw necessarie al giorno per la produzione di panini
d_food = media dei dipendenti che hanno lavorato nelle ditte food nell’ultima settimana;
r_armi = costo acquisto delle raw food al giorno della consegna dei fondi;
n_armi = numero delle raw necessarie al giorno per la produzione di armi
d_armi = media dei dipendenti che hanno lavorato nelle ditte armi nell’ultima settimana;
N°giorni_mese = il numero dei giorni presenti nel mese di riferimento dei finanziamenti (es. 15 gennaio-14 febbraio=31 giorni)
ricavi_equip._venduti. = ricavi della vendita degli equipaggiamenti in eccesso

Indice

[LEGGE IV 03/13] Ente Nazionale per la Previdenza Sociale

Approvata con 13 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti, archiviata il 26 marzo 2013.

Modificata con [LEGGE I 03/13] "Modifica LEGGE IV 03/13", approvata con 20 voti favorevoli, nessun contrario e 4 astenuti, archiviata il 3 aprile 2013 in coda alla legge modificata ed in topic ad hoc.

Modificata nuovamente con [LEGGE II 06/13] "modifica Art. 6 Legge IV 03/13", approvata con 14 voti favorevoli, 7 contrari ed un astenuto, archiviata il 22 giugno 2013 in coda alla legge modificata e mai in topic ad hoc.

Modificata per la terza volta con [LEGGE II 08/13] "Modifica Legge IV 03/13", approvata con 14 voti favorevoli, un contrario ed un astenuto, archiviata l'11 agosto 2013 in coda alla legge modificata ed in topic ad hoc.

Segue il testo attualmente in vigore:

 

Questo testo istituisce e definisce l’ente statale il cui scopo è il sostegno materiale ed educativo dei giovani cittadini eItaliani.

Art. 1 - Definizione dell’Ente
Si definisce “Ente Nazionale per la Previdenza Sociale” (ENPS, da qui in poi Ente) l’organo dello Stato deputato all’elargizione a titolo gratuito di cibo, alla concessione di piccoli prestiti in beni e valuta senza interessi oltre che al sostegno, informazione e supporto sulle dinamiche del gioco ai giovani cittadini eItaliani.

Art. 2 - Bilanci
L'Ente, in quanto statale, è tenuto a redigere regolarmente un bilancio di fine mandato nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia di bilancio.
Il bilancio è pertanto obbligatorio e prescinde dalla natura pubblica o privata dei proventi ricevuti dall'Ente per il prosieguo delle proprie attività.
L'Ente è altresì tenuto a presentare un bilancio intermedio, della stessa natura del bilancio finale, a quindici giorni dalla persentazione del bilancio di fine mandato per l'attività del mese precedente.
Il Governo in carica è tenuto a sostenere le spese di gestione minime necessarie all'Ente per garantire la continuità del servizio, ascrivendo al proprio bilancio di previsione di spesa la voce relativa al welfare; in mancanza di tale voce di spesa, l'Ente ha diritto di richiedere direttamente al Congresso i fondi necessari per garantire continuità di servizio.
L'Ente riceve i fondi in un’unica soluzione previa presentazione del bilancio finale per l’attività del mese precedente a quello della richiesta.

Art. 3 - Responsabile
A capo dell'Ente è posto un Responsabile.
Il Responsabile dell'ENPS è una persona proposta al Congresso dal Ministero degli Interni ed eletta da quest’ultimo con regolare votazione nelle modalità stabilite dal Regolamento del Congresso vigente; il Congresso può, tuttavia, proporre una persona diversa da quella proposta dal Ministero degli Interni, il cui parere non è vincolante ai fini della nomina.
Il Responsabile resta in carica fino a dimissioni spontanee o a rimozione per decreto del Congresso; in caso di rimozione, il Responsabile resta in carica fino a nuova nomina da parte del Congresso per svolgere esclusivamente le mansioni amministrative necessarie al mantenimento dei servizi di welfare erogati dall'Ente.
Il Responsabile ha accesso in scrittura alla sola sezione Interni del Congresso, mentre ha accessi da moderatore per la sezione SEZIONE NEWBIES - GUIDE; può affiancarsi in questo compito, se vuole, un funzionario dell’Ente.

Art. 4 - Regolamento interno
L’organizzazione interna dell'Ente è stabilita dal Responsabile, che provvede alla redazione di un Regolamento interno in cui sono inoltre definite le finalità ed i servizi offerti.
In appendice al Regolamento sono posti il nome del Responsabile e l'elenco dei suoi Vice e dei funzionari dell'Ente con le relative mansioni per esso svolte.

Art. 5 - Funzionari
I funzionari dell'Ente, in qualità di volontari, non hanno diritto a indennizzi, retribuzioni, accreditamenti o compensi di alcun genere per il servizio prestato; gli unici accreditamenti possibili sono quelli finalizzati all’erogazione dei servizi dell'Ente. Tale natura volontaristica è estesa al Responsabile dell'Ente, ai suoi Vice ed a chiunque altro collabori con l'Ente.

Art. 6 - Pubblicazioni
Il Governo deve garantire all'Ente la disponibilità dell’organizzazione con ID 2692663. Tale disponibilità si deve concretizzare nella cessione delle credenziali di accesso della ORG al Responsabile dell'Ente.
Lo scopo di questa Organizzazione è di raccogliere i fondi erogati dal Governo e dai privati per il finanziamento dell’Ente oltre alla pubblicazione di Guide e aggiornamenti alla Popolazione sui servizi offerti.

Disposizioni transitorie e finali
I - Responsabile ad interim

Il Responsabile ad interim dell’ENPS è il cittadino con ID 3482834; può, tuttavia, essere confermato come responsabile definitivo dal Congresso con eventuale votazione secondo quanto previsto dal Regolamento del Congresso vigente, qualora richiesta da un congressista o dal Ministero degli Interni.

II - Redazione del Regolamento interno
Il Responsabile ha trenta giorni di tempo per depositare in Congresso in sezione Interni una copia del Regolamento interno dell’ENPS. Il Regolamento interno dell’Ente non richiede esplicita approvazione del Governo né del Congresso.

III - Tutor, guide
Il servizio tutor e i relativi canali di comunicazione passano sotto la competenza dell’ENPS.
Il Responsabile dell’Ente diventa moderatore della sezione 187 (SEZIONE NEWBIES - GUIDE).

IV - Gruppo "ENPS"
Gli amministratori del forum provvederanno alla creazione del gruppo chiuso “ENPS” dotato di accessi in scrittura nella sottosezione interni della sezione Congresso eItaliano, la cui descrizione sarà “Gruppo destinato al Responsabile ed ai funzionari dell'Ente Nazionale per la Previdenza Sociale” e il cui colore sarà #808080; il Presidente del Congresso provvede, se necessario, a modificare il Regolamento del Congresso vigente per predisporre gli accessi del gruppo.
Al gruppo così definito potranno afferire il Responsabile dell'Ente ed eventuali Vice o funzionari da lui comunicati nel Regolamento in numero massimo di 3.

V - Bilancio zero
Viene considerato come primo bilancio dell’attività dell’ENPS l’ultimo bilancio di fine attività presentato dal Ministero del Welfare o dal ministero che abbia svolto funzioni di welfare.

VI - Fondo cassa iniziale
Il Governo in carica, all’atto della promulgazione della seguente legge, è tenuto a versare all’ENPS i beni e la liquidità in dotazione al Ministero del Welfare o al ministero che abbia svolto funzioni di welfare nella persona del Responsabile designato.

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[LEGGE III 04/13] T.U. in materia di Bilanci

 

Approvata con 21 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti, archiviata il 4 aprile 2013.

Segue il testo attualmente in vigore.

 

Art.1
Le finanze statali sono gestite per mezzo di una Org statale individuata ad inizio mandato, espressamente indicata al Congresso dal Presidente e da suoi delegati e da questi esclusivamente gestita.
Qualora venisse scelta una Org statale diversa da quella utilizzata il mese precedente, il Presidente (ovvero un suo delegato) deve darne comunicazione in Congresso spiegando i motivi di tale cambiamento.

Art.2
Il Presidente eItaliano ha il dovere di verificare che le finanze dello Stato siano esattamente nelle condizioni dichiarate dal precedente Governo a fine mandato.
Qualora le cifre non corrispondessero, il Presidente (ovvero un suo delegato) deve darne tempestiva comunicazione al Congresso ed avviare una inchiesta per stabilire le cause di tale discrepanza.

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI BILANCI
Art. 3
Il Presidente eItaliano, il Ministro delle Finanze del governo insediato o chi incaricato da loro deve pubblicare un bilancio di previsione di spesa per la durata del mandato del governo, secondo quanto stabilito ex Art. 1 comma 2 punto b) della Costituzione dell’Italia eRepublikana.
Il Congresso mette ai voti il bilancio dopo ventiquattro ore, secondo le regole di votazione stabilite dal Regolamento del Congresso vigente; il Presidente del Congresso, ravvisatane la necessità, può decretare il rinvio della consultazione di ventiquattro ore.
In caso di bocciatura del bilancio, il Governo è tenuto a redigere e presentare al Congresso una nuova previsione di spesa entro dodici ore; il Congresso mette ai voti il bilancio dopo dodici ore senza possibilità di ulteriore deroga.
In caso di ulteriore bocciatura del bilancio o di mancata riformulazione della previsione di spesa da parte del Governo, il Congresso può presentare mozione di sfiducia al Presidente secondo quanto stabilito dal Regolamento del Congresso vigente.

Art.4
Il Presidente eItaliano, il Ministro delle Finanze del governo insediato o chi incaricato da loro deve obbligatoriamente redigere un bilancio di metà mandato, da presentarsi in Congresso il giorno 21 di ogni mese e che contenga i dati raccolti fino alle 24.00 (ora italiana) del giorno 20.
Qualora tale obbligo non sia assolto, il Congresso deve intimarne l’adempimento.

Art.5
Il Presidente eItaliano, il Ministro delle Finanze del governo insediato o chi incaricato da loro deve stilare un bilancio di fine mandato che preveda il riassunto di tutte le uscite ed entrate ed i valori iniziali e finali delle voci di cui al comma quinto di questo articolo.
All'atto della presentazione del bilancio di fine mandato, il Governo conferisce gli eventuali fondi residui in proprio possesso alla Org con ID 1179362.
Un Bilancio sintetico di fine mandato deve essere pubblicato entro le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 6 all’interno dell’apposita sezione “Bilanci eItaliani” del forum nazionale.
Il Bilancio dettagliato di fine mandato deve essere pubblicato entro le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 6 all’interno dell’area riservata del Congresso.
Il Bilancio è composto da una voce che rappresenta la Org statale di cui all’Art.1 della presente legge, da una voce per l’Esercito eItaliano e per i Ministeri ed Enti Pubblici e da una voce per il Tesoro.
Nel Bilancio sintetico è possibile limitarsi a riportare solo i valori complessivi (in ITL e Gold) delle varie voci senza voci di spesa dettagliate.

Art.6
Ogni Ministero o ente pubblico che riceve o gestisce denaro o proprietà pubbliche deve obbligatoriamente redigere un bilancio di fine mandato e pubblicarlo nel Forum del Congresso in allegato al Bilancio di fine mandato generale del Governo.
Il rendiconto deve essere strutturato come previsto nell’allegato A della presente legge.
Se necessario, il responsabile del Ministero o ente dovrà fornire inoltre uno spreadsheet allegato al rendiconto per i dettagli delle uscite, organizzato in modo tale da rispecchiare la gestione del Ministero o ente stesso.
Il bilancio dell’Esercito eItaliano è da ritenersi materiale riservato; il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito deve dunque archiviarlo in una sottosezione di “Bilancio eItaliano” accessibile in sola lettura agli abilitati alle sezioni riservate del Congresso.

NORME SUL TRASFERIMENTO DI FONDI
Art.7
Il Congresso può conferire fondi al Governo solo dopo aver approvato il bilancio di previsione di spesa presentato da quest’ultimo.
Salvo casi d’estrema necessità o urgenza, è espressamente vietato trasferire alla ORG di cassa dell’esecutivo o alle ORG ministeriali o a ORG in dotazione all’Esercito eItaliano una cifra pari alla somma massima trasferibile con singola donazione; è invece obbligatorio trasferire la quantità esatta richiesta, in funzione del bilancio di previsione di spesa o di metà mandato presentati dal Governo al Congresso.

Art.8
In caso di richiesta di donazione da parte del Governo ad una ORG privata, ovvero non a disposizione diretta né indiretta del Governo o dello Stato, questa va motivata adeguatamente e messa in votazione secondo le modalità stabilite dal Presidente del Congresso, in mancanza delle quali la votazione sarà conforme alle norme stabilite dal Regolamento del Congresso in vigore.

GESTIONE E CONSULTAZIONE ARCHIVIO DEI BILANCI
Art.9
La sezione “Bilanci eItaliani” del forum nazionale è aperta in visione a tutti i cittadini che seguono la procedura per la richiesta degli accrediti come “Cittadini Verificati e Sicuri”; tale richiesta è unica e non deve essere ripetuta nel corso del tempo.
La procedura consiste di tre fasi:
a) il richiedente inserisce un messaggio nella discussione “Richiesta accrediti sezione di Bilancio” contenente il proprio link al profilo del cittadino in gioco e fa richiesta d’ingresso nel gruppo in forum;
b) eseguito quanto previsto al punto a), il richiedente invia un messaggio in gioco ad una (ed una sola) delle persone autorizzate ad abilitare alla sezione ex Art.10; in caso di mancata risposta entro 72 ore può inoltrare la richiesta ad un altro membro della Commissione;
c) ricevuto il messaggio di cui al punto b), verificata la conformità con quanto previsto al punto a) e verificata l’assenza di palesi incompatibilità per motivi di sicurezza, la Commissione (operando congiuntamente ovvero disgiuntamente) concede gli accrediti imparzialmente e senza alcun tipo di discriminazione.
L’accesso può essere rimosso solo per fatti gravi ovvero in seguito a pubblicazione da parte della persona accreditata di bilanci contenuti in questa sezione o parte di essi tramite articolo di giornale in gioco.
La Commissione stabilisce a maggioranza l’entità della sospensione.
L’utente sospeso può appellarsi contro la sospensione degli accrediti di fronte al Congresso, che può decretarne la riammissione a maggioranza semplice.

Art.10
La Commissione preposta alla concessione degli accrediti è composta dagli amministratori del forum e da un numero compreso tra 1 e 3 persone scelte dal Congresso tra tutta la Community eItaliana.
I membri eletti dal Congresso restano in carica fino a loro dimissioni o revoca da parte del Congresso stesso.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Vengono abrogate le leggi [LEGGE I 02/11] “Legge sul Bilancio”, [LEGGE I 07/11] “Pubblicazione dei Bilanci” e [LEGGE I 11/12] “Bilancio dei Ministeri ed Enti pubblici”.
II
Il primo giorno 6 del mese dopo la promulgazione della seguente legge, entro le ore 15:00 (ora eItaliana), il Presidente eItaliano uscente consegna al Presidente del Congresso le credenziali della Org con ID 1179362 contenente il quantitativo di valuta (in gold e in ITL) a disposizione del Governo; al momento della ricezione delle credenziali, il Presidente del Congresso si occupa di cambiarle.
La Org con ID 1179362 appartiene al Congresso ed gestita dal Presidente del Congresso; per questo motivo, all’elezione del nuovo Presidente del Congresso, il Presidente del Congresso uscente ne consegna le credenziali che saranno cambiate dal Presidente del Congresso eletto.
Il conferimento di fondi dal Tesoro a questa Org o da questa Org a quella statale deputata come cassa di governo segue le norme sul trasferimento di fondi previste da questa legge.
III
Qualora si profili il rischio che il Paese non possa indire elezioni congressuali, il Congresso potrà avviare donazioni consecutive d’importo massimo in favore della Org con ID 1179362, in modo da permettere al Congresso insediato in regime di prorogatio di conferire fondi al Governo.
IV
Gli abilitatori già in carica all'atto della promulgazione della seguente legge mantengono il proprio ruolo.

Allegato A
Il rendiconto deve essere composto da una sezione riepilogativa della "Situazione Iniziale", una sezione "Entrate", una sezione "Uscite", una sezione riepilogativa della "Situazione Finale".

La "Situazione Iniziale" deve riferirsi al primo giorno di mandato e deve comprendere:
a)Cassa;
b)Crediti e Debiti;
c)Altre attivita' possedute.

La sezione "Entrate" deve comprendere:
d)Finanziamenti pubblici;
e)Crediti saldati durante il mandato;
f)Debiti contratti durante il mandato;
g)Altre entrate;
h)Totale delle entrate.

La sezione "Uscite" deve comprendere:
i)Spese per i sevizi erogati divise per tipologia;
j)Crediti concessi durante il mandato;
k)Debiti saldati durante il mandato;
l)Altre uscite;
m)Totale delle uscite.

La "Situazione Finale" deve riferirsi all'ultimo giorno di mandato e deve comprendere:
n)Cassa;
o)Crediti e Debiti;
p)Altre attivita' possedute.

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[LEGGE I 07/13] Legge Speciale sul bug in Congresso

Approvata con 19 voti favorevoli, 8 contrari e 3 astenuti, archiviata il primo luglio 2013.

Segue il testo attualmente in vigore.

 

Art.1 Tale legge viene applicata nei casi in cui il Congresso è composto da meno Congressisti del dovuto a causa di un bug relativo alle elezioni congressuali che si svolgono il 25 di ogni mese.
Essa è volta a consentire a un determinato numero di giocatori di venire nominati Congressisti con relativi diritti e doveri in forum e in chat.

Art. 2 Qualsiasi Congressista eletto, il giorno 27 del mese ha facoltà di aprire una discussione nella sezione Interni del Congresso, segnalando al Presidente del Congresso la mancata elezione del numero corretto di membri del Congresso e chiedendo gli accrediti per il numero mancante dei Congressisti. Presa visione il Presidente del Congresso in carica chiuderà la discussione.

Art.3 Il Presidente del Congresso in carica dopo essersi accertato dell’effettiva mancanza del numero legittimo di Congressisti, calcola quanti siano i mancanti Congressisti e quali siano i partiti eventualmente lesi dal Bug . In seguito chiede ai PP dei Partiti penalizzati i nomi dei player per i quali verrà chiesta l’equiparazione.

Art.4 Il Presidente del Congresso apre una discussione secondo i canoni previsti dal Regolamento del Congresso vigente e riportando il numero di Congressisti mancanti e i nomi proposti dai Presidenti di partito, chiede al Congresso di prendere visione e eventualmente di discuterne.
In seguito il Presidente del Congresso apre una votazione secondo quanto previsto dal Regolamento del Congresso vigente per richiedere gli accessi per i player definiti. In seguito a votazione a maggioranza assoluta, l’Amministratore del Forum concede gli accessi ai player come richiesto dal Congresso.

Art.5 I Congressisti eletti dal Parlamento sono equiparati ai Congressisti eletti in base alle elezioni svoltesi il 25 del mese. Ai Congressisti eletti dal Congresso in via straordinaria non vanno applicate le norme Legge I 09/12 "aiutiamo l'eItalia".. Ai Congressisti eletti dal Congresso si richiede, l’equiparazione agli altri Congressisti in materia di diritti/doveri e l’obbligatorietà di presenza come da regolamento del Congresso

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[LEGGE II 07/13] Ente Statale per le Sovvenzioni

Approvata con 26 voti favorevoli, 4 contrari ed un astenuto, archiviata il 2 luglio 2013.

Segue il testo attualmente in vigore.

 

Ente Statale per le Sovvenzioni
Questo testo istituisce e definisce l’Ente Statale per le Sovvenzioni il cui scopo è il sostegno finanziario dei cittadini eItaliani.

Art. 1 - Definizione dell’Ente Statale per le Sovvenzioni
L’Ente Statale per le Sovvenzioni (da ora in poi chiamato Ente) ha lo scopo di concedere prestiti in valuta, sia con interessi sia senza, di dare sostegno, di informare e di supportare i cittadini eitaliani sulle dinamiche finanziarie del gioco.

Art. 2 - Responsabile
A capo dell'Ente è posto un Responsabile.
Il Responsabile dell'Ente è una persona proposta dal Ministro dell’Economia al Congresso ed eletta da quest’ultimo con regolare votazione con le modalità stabilite dal Regolamento del Congresso vigente. Il Congresso può tuttavia proporre e scegliere una persona diversa da quella proposta dal Ministro dell’Economia.
Il Responsabile resta in carica fino a dimissioni spontanee o a rimozione da parte del Congresso. In caso di rimozione, il Responsabile resta in carica, solo per l’ordinaria amministrazione, fino al momento in cui il Congresso nomina un nuovo Responsabile.
Per ordinaria amministrazione si intendono tutte le mansioni amministrative necessarie al mantenimento dei servizi quali ne sono ad esempio: l’aggiornamento di spread, la pubblicazione di bilanci, il recupero dei crediti. Tuttavia al Responsabile dimissionario o rimosso non è permesso erogare altri prestiti.

Art. 3 - Bilanci e fondi
L’Ente è tenuto a redigere regolarmente un bilancio intermedio, il 15esimo giorno dopo l’insediamento del governo e un bilancio di fine mandato nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia di bilancio.
Il bilancio è pertanto obbligatorio e prescinde dalla natura pubblica o privata dei proventi ricevuti dall'Ente per il prosieguo delle proprie attività.
Il bilancio deve tenere distinte le due gestioni dell’Ente: quella con fondi pubblici e dei privati per la gestione da quella dei soli privati volta all’investimento e all’ottenimento di un utile. Gli utili e le perdite delle due attività non sono comulabili.
Il Governo in carica è tenuto a sostenere le spese di gestione minime necessarie all'Ente per garantire la continuità del servizio. E’ obbligato a scrivere nel proprio bilancio di previsione la voce relativa alle sovvenzioni erogate all’Ente. In mancanza di tale voce di spesa l’Ente ha diritto di richiedere direttamente al Congresso i fondi necessari per garantire la continuità del servizio. L’ente deve riceve i fondi in un’unica soluzione, tuttavia possono non essere concessi qualora non vi è stata la presentazione del bilancio finale per l’attività del mese precedente.

Art. 4 - Fondi privati
L’Ente può ricevere fondi privati con due finalità. La prima volta a finanziare l’Ente stesso. La seconda volta a investire sul Mercato Monetario i soldi ottenuti dai privati e ricavarne degli utili. Tali utili saranno divisi in base all’investimento fatto da ciascun privato. Il 5% degli utili tuttavia sarà tenuto dall’Ente per finanziarsi.

Art. 5 - Spread
Usufruendo di fondi statali, oltre che di fondi privati, l’Ente è tenuto a mantenere uno spread per tutte le segnalazioni di entrate e uscite.
Le uscite volte a finanziare i cittadini eitaliani devono almeno indicare: l’importo erogato e rimborsato, la data di erogazione, il nick del player che lo ha richiesto e il suo link al profilo di eRepublik in modo che sia sempre rintracciabile anche qualora vi sia un cambio di nome. Qualora vi siano investimenti dei privati vi è l’obbligo per il Responsabile di tenere distinte le entrate e le uscite derivate da fondi governativi o dei privati per il sostentamento dell’Ente, da quelle derivate dai soli privati volti ad ottenere un utile. Le entrate effettuate dai privati e volte alla speculazione devono almeno indicare: il nick del privato e il suo profilo ad eRepublik, l’importo investito, l’importo rimborsato.
Gli spread verranno divisi per mese e per attività e non potranno mai essere cancellati in modo che vi sia sempre la traccia di tutti gli investitori che sono entrati nel progetto anche se morti e bannati.

Art. 6 - Regolamento interno
L’organizzazione interna dell’Ente è stabilita dal Responsabile, che provvede alla redazione di un Regolamento interno in cui sono inoltre definite le finalità ed i servizi offerti.
In appendice al Regolamento è posto l'elenco dei funzionari dell'Ente con le loro relative mansioni.

Art. 7 - Funzionari
I funzionari dell'Ente, in qualità di volontari, non hanno diritto a indennizzi, retribuzioni, accreditamenti o compensi di alcun genere per il servizio prestato; gli unici accreditamenti possibili sono quelli finalizzati all’erogazione dei servizi dell'Ente.
Tale natura volontaristica è estesa al Responsabile dell'Ente, ai suoi Vice ed a chiunque altro collabori con l'Ente.

Art. 8 - Cessione ORG
Il Governo deve garantire all'Ente la disponibilità dell’organizzazione con ID 952502. Tale disponibilità si deve concretizzare nella cessione delle credenziali di accesso della ORG al Responsabile dell'Ente.
Lo scopo di questa Organizzazione è di raccogliere i fondi erogati dal Governo e dai privati per il finanziamento dell’Ente.
Altresì il Governo deve concedere la disponibilità dell’Organizzazione con ID 4099701 il cui scopo sarà di tenere i depositi dei privati volti all’investimento sul Mercato Monetario con l’obiettivo di raggiungere dei profitti.

Disposizioni transitorie e finali
I - Responsabile ad interim
Il Responsabile ad interim dell’Ente è il cittadino con ID 6620085; può, tuttavia, essere confermato come Responsabile definitivo dal Congresso con eventuale votazione secondo quanto previsto dal Regolamento del Congresso vigente, qualora richiesta da un congressista o dal Ministro dell’Economia.

II - Redazione del Regolamento interno
Il Responsabile ha trenta giorni di tempo per depositare in Congresso in sezione Economia una copia del Regolamento interno dell’Ente. Il Regolamento interno dell’Ente non richiede esplicita approvazione del Governo né del Congresso.

III - Fondo cassa iniziale
Il Governo, all’atto della promulgazione della seguente legge, è tenuto a versare all’Ente liquidità pari a 10000 ITL e 100 Gold nell’organizzazione assegnata.Nel caso il Governo non adempia tempestivamente, il Responsabile può rivolgersi direttamente al Congresso.

IV - Gruppo "Ente Statale per le Sovvenzioni"
Gli amministratori del forum provvederanno alla creazione del gruppo chiuso “Ente Statale per le Sovvenzioni” dotato di accessi in scrittura nella sottosezione Economia della sezione Congresso eItaliano, la cui descrizione sarà “Gruppo destinato al Responsabile ed ai funzionari dell'Ente Statale per le Sovvenzioni” e il cui colore sarà #FFD700; il Presidente del Congresso provvede, se necessario, a modificare il Regolamento del Congresso vigente per predisporre gli accessi del gruppo.
Al gruppo così definito potranno afferire il Responsabile dell'Ente ed eventuali Vice o funzionari da lui comunicati nel Regolamento in numero massimo di 3.

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